Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in provincia autonoma di Bolzano (19-10-2004)
Bolzano
Legge n.7 del 19-10-2004
n.44 del 2-11-2004
Politiche socio sanitarie e culturali
23-12-2004 / Impugnata
La legge provinciale in esame presenta vari profili di illegittimità costituzionale in quanto:
- dopo aver ricompreso, all'art. 2, nel servizio civile provinciale sia il servizio civile volontario prestato dai giovani ai sensi della L. n. 64 del 2001, che è riconducibile al dovere di difesa della patria, sia il servizio civile svolto da adulti ed anziani quale servizio sociale che ogni regione o provincia autonoma può istituire e disciplinare nell'autonomo esercizio delle proprie competenze,
- negli articoli seguenti stabilisce uguale disciplina per entrambi i tipi di servizio civile, senza attenersi per il servizio civile prestato in sede provinciale ai sensi della L.n. 64/ 2001 alla normativa statale che lo regolamenta, incidendo in tal modo nella materia "difesa della patria" riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. d) ed eccedendo dalla competenza statutaria provinciale, di cui agli artt.8 e 9 dello Statuto di autonomia (DPR n.670/72).
In particolare sono illegittimi, in quanto incidenti nella menzionata riserva statale:
1) l'ar. 2, lett. a), che prevede una durata del servizio civile di cui alla L. n. 64/2001 variabile da sei a dodici mesi, laddove l'art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 77/2002 stabilisce una durata di dodici mesi, demandando ad un d. P.C.M. la previsione di una durata diversa;
2) l’art. 6, comma 7, prevedendo a favore dei volontari e degli enti di servizio civile generiche “esenzioni o riduzioni sui tributi locali” senza indicare specificamente che si tratta di tributi propri e non anche attribuiti dallo Stato contrasta con il principio dell'autonomia finanziaria e tributaria dei comuni e risulta lesivo della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, in violazione dell'art. 119, sesto comma, Cost. in combinato disposto con l’art. 117, secondo comma lett. e) e terzo comma, Cost., che demandano allo Stato il coordinamento delle finanza pubblica e del sistema tributario nonché l’individuazione degli spazi riservati allo Stato e quelli riservati alle Regioni in ordine alla potestà impositiva; l'art.80 del testo unico delle disposizioni statutarie approvato con DPR n.670/1972 stabilisce infatti che "le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'art.5 (ovvero competenza concorrente) in materia di finanza locale". Pertanto la norma regionale risulta eccedente anche dalla competenza statutaria attribuita alla Provincia.
3) l'art. 7, comma 1, lett. b), d) ed f). In particolare: le lett. d) e f), attribuendo alla Provincia le funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza del servizio civile provinciale, conferiscono alla Provincia stessa funzioni riservate allo Stato dall'art. 2 del d. lgs. n. 77/2002. La lett. b), che attribuisce alla Provincia, nell'ambito della formazione di base dei volontari, la facoltà di stabilire "le materie e gli aspetti fondamentali da sviluppare in tale contesto" contrasta con l'art. 11, comma 3, del d. lgs. n. 77/2002, che riserva all'Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale, la definizione dei contenuti di base per la formazione. La Corte Costituzionale, nella sentenza n.228 del 2004, ha infatti precisato che la formazione attinente al servizio civile non rientra nella formazione professionale, riservata alla potestà legislativa esclusiva delle regioni e province autonome, ma nella "formazione specifica rivolta a preparare i giovani volontari all'espletamento del servizio civile", e come tale spetta allo Stato.
4) L'art. 11, che, stabilendo i criteri di approvazione dei progetti di servizio civile, contrasta con l'art. 6 del d. lgs. n. 77/2002 secondo il quale con d.P.C.M. "sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile".
5) L'art. 14, comma 1, lett. a), b) e d). In particolare: la lett. a), che demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina dei "benefici previsti a favore dei volontari, quali i crediti formativi", contrasta con l'art. 10, comma 2, della L. n. 64 del 2001, che attribuisce allo Stato il potere di determinare con d.P.C.M. i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio civile. Secondo la Corte Costituzionale (sent. n. 228/04), infatti, in una logica di incentivazione dei cittadini a prestare il servizio e di riconoscimento delle competenze acquisite, è lo Stato a dover determinare gli standard dei crediti formativi acquisiti dai soggetti che aspirano al conseguimento delle abilitazioni richieste dall'ordinamento per l'esercizio delle professioni intellettuali. Le lett. b) e d), che prevedono che il regolamento di esecuzione disciplini le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'albo e i criteri di approvazione dei progetti, contrastano rispettivamente con l'art. 5 del d. lgs. n. 77/2002, che indica i requisiti per l'iscrizione all'albo, e con il menzionato art. 6 dello stesso d. lgs. che demanda ad un d. P.C.M. l'individuazione delle caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile. Del resto anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 228/04, più volte richiamata, ha sottolineato la riserva allo Stato della competenza a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio e le regole previste per l'accesso ad esso.
Pertanto, le menzionate norme provinciali e le collegate disposizioni finanziarie (quali, in particolare gli artt. 8 e 12) eccedendo la competenza statutaria sono da considerarsi illegittime e sono suscettibili di impugnativa ai sensi dell'art. 127 Cost.

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