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Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi. (29-10-2004)
Marche
Legge n.23 del 29-10-2004
n.116 del 4-11-2004
Politiche infrastrutturali
23-12-2004 /
Impugnata
Con la legge in esame la Regione detta norme in materia di sanatoria edilizia nel proprio territorio, introducendo disposizioni che appaiono illegittime in quanto palesemente lesive del principio di leale collaborazione, cui deve uniformarsi il rapporto fra lo Stato e le Regioni a seguito della riforma costituzionale del 2001 (cfr. sent. Corte Cost. n. 196/04). Infatti, l'inosservanza di principi statali da considerarsi fondamentali nella materia del governo del territorio (art. 117 co. 3 Cost.), determinano la surrettizia disapplicazione del condono edilizio stabilito dallo Stato, nel territorio regionale, in violazione altresì del principio di uniformità di trattamento dei cittadini sull'intero territorio nazionale e di unità giuridica (artt. 3 e 5 Cost.). Ciò comporta, inoltre, la violazione del principio della certezza del diritto posto a cardine dell'ordinamento per la tutela dell'intera cittadinanza.
Va evidenziato, poi, l'interesse dello Stato agli introiti straordinari derivanti dall’ oblazione, che inquadra il condono edilizio nella manovra di finanza pubblica ( esso è infatti inserito nella legge n. 326/2003, concernente “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) e quindi le disposizioni regionali che di fatto sottraggono numerose fattispecie al pagamento della prevista oblazione, finiscono per ostacolare tale manovra, collegata al patto di stabilità interno,
in violazione degli articoli 117, commi 1 e 3, e 119 della Costituzione.
La legge regionale è censurabile in quanto le disposizioni contenute nell'articolo 3, che riducono drasticamente il "quantum" volumetrico , restringendone eccessivamente l'ambito, devono ritenersi eccedere dalle competenze regionali.
Infatti nel mutare le caratteristiche dei parametri generali (superficie invece che volume, metri quadrati invece che metri cubi) la norma regionale non si limita a specificare e ad articolare i limiti massimi di volumetria, ma altera i contenuti di principio e quindi la stessa ammissibilità del condono.
Pertanto, considerata la sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2004, in base alla quale la previsione del titolo abitativo in sanatoria costituisce principio fondamentale della materia governo del territorio, cui le regioni devono uniformarsi, le norme regionali descritte violano il principio della stessa ammissibilità della sanatoria eccezionale ed eccedono quindi dalla competenza regionale.
In base a quanto sopra esposto la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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