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Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane. (4-11-2004)
Puglia
Legge n.20 del 4-11-2004
n.133 del 5-11-2004
Politiche ordinamentali e statuti
23-12-2004 /
Impugnata
Legge regionale n. 20 del 4/11/2004 pubblicata sul BUR n. 133 del 5/11/2004.
La legge regionale 4 novembre 2004 n. 20 detta nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane.
La legge è censurabile per il seguente motivo:l'articolo 16, nella parte in cui prevede che la carica di Presidente dell'organo esecutivo è incompatibile con quella di Parlamentare, Consigliere regionale e Sindaco, risulta invasiva della competenza esclusiva statale in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p) della Costituzione.
Infatti, pur riconoscendo alle Regioni il potere di disciplinare la materia afferente alle Comunità montane, si ritiene che debba essere osservata anche dalla legislazione regionale la riserva di legge statale in materia di ordinamento degli enti locali. cui le Comunità montane sono ricomprese.
L'articolo 27, secondo comma del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che: "la Comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il Presidente può cumulare la carica con quella di Sindaco di uno dei comuni della Comunità……." .
Inoltre, l'articolo 2 della legge n. 131/2003 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3", pur prevedendo una revisione delle disposizioni in materia di enti locali per adeguarle alla legge di riforma costituzionale citata, riconosce una persistente validità al d.lgs n. 267/2000.
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