Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi. (3-11-2004)
Lombardia
Legge n.31 del 3-11-2004
n.45 del 5-11-2004
Politiche infrastrutturali
23-12-2004 / Impugnata
Con la legge in esame la Regione detta norme in materia di sanatoria edilizia nel proprio territorio, introducendo disposizioni che appaiono illegittime in quanto palesemente lesive del principio di leale collaborazione, cui deve uniformarsi il rapporto fra lo Stato e le Regioni a seguito della riforma costituzionale del 2001 (cfr. sent. Corte Cost. n. 196/04). Infatti, l'inosservanza di principi statali da considerarsi fondamentali nella materia del governo del territorio (art. 117 co. 3 Cost.), determinano la surrettizia disapplicazione del condono edilizio stabilito dallo Stato, nel territorio regionale, in violazione altresì del principio di uniformità di trattamento dei cittadini sull'intero territorio nazionale e di unità giuridica (artt. 3 e 5 Cost.). Ciò comporta, inoltre, la violazione del principio della certezza del diritto posto a cardine dell'ordinamento per la tutela dell'intera cittadinanza.
Va evidenziato, poi, l'interesse dello Stato agli introiti straordinari derivanti dall’ oblazione, che inquadra il condono edilizio nella manovra di finanza pubblica ( esso è infatti inserito nella legge n. 326/2003, concernente “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) e quindi le disposizioni regionali che di fatto sottraggono numerose fattispecie al pagamento della prevista oblazione, finiscono per ostacolare tale manovra, collegata al patto di stabilità interno,
in violazione degli articoli 117, commi 1 e 3, e 119 della Costituzione.
La legge regionale è censurabile per i seguenti motivi :
1) le norme contenute nell'articolo 2, e collegato articolo 1, comma 1, laddove escludono la sanatoria di tipologie di opere ed interventi previsti dalla normativa statale di riferimento, o ne restringono eccessivamente l'ambito, devono ritenersi eccedere dalle competenze regionali.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 196/2004 ha infatti affermato che la sanatoria edilizia deve farsi rientrare nella materia “governo del territorio”, attribuito alla competenza legislativa concorrente delle Regioni dall’articolo 117, comma 3 della Costituzione, e che la previsione del titolo abitativo in sanatoria costituisce principio fondamentale della materia cui le regioni devono uniformarsi. Pertanto norme regionali che prevedano la non sanabilità di illeciti riferiti a nuove costruzioni o comunque non conformi agli strumenti urbanistici , snaturando il concetto stesso di sanatoria eccezionale, violano il principio , affermato dall’articolo 32 comma 1 della legge n. 326/2003, secondo il quale il rilascio del titolo abitativo in sanatoria non può trovare ostacolo nella non conformità alla disciplina vigente.
Tali norme regionali quindi eccedono dalla competenza regionale in materia di governo del territorio di cui all’art.117 , comma 3 della Costituzione;
2) la norma di cui all'articolo 3, comma 1, collegato articolo 1, comma 1, relativa alla sanatoria nelle aree soggette a vincoli, limitandosi a dichiarare non suscettibili di sanatoria esclusivamente le opere abusive realizzate in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, si pone in contrasto con il principio di cui al comma 27 ,lettera d) dell'articolo 32 del d.l. 269/ 03, così come convertito, che deve considerarsi principio fondamentale in materia di governo del territorio, secondo il quale non sono suscettibili di sanatoria tutte le opere abusive comunque realizzate su immobili o in aree vincolate, nonché parchi ed aree protette in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio o non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. La medesima disposizione appare inoltre invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali di cui all'articolo 117 comma 2 della Costituzione.
In base a quanto sopra esposto la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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