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Norme sulla vigilanza, responsabilita', sanzioni e sanatoria in materia edilizia. (3-11-2004)
Umbria
Legge n.21 del 3-11-2004
n.47 del 8-11-2004
Politiche infrastrutturali
23-12-2004 /
Impugnata
Con la legge in esame la Regione detta, tra l'altro, norme in materia di sanatoria edilizia nel proprio territorio, introducendo disposizioni che appaiono illegittime in quanto palesemente lesive del principio di leale collaborazione, cui deve uniformarsi il rapporto fra lo Stato e le Regioni a seguito della riforma costituzionale del 2001 (cfr. sent. Corte Cost. n. 196/04). Infatti, l'inosservanza di principi statali da considerarsi fondamentali nella materia del governo del territorio (art. 117 co. 3 Cost.), determinano la surrettizia disapplicazione del condono edilizio stabilito dallo Stato, nel territorio regionale, in violazione altresì del principio di uniformità di trattamento dei cittadini sull'intero territorio nazionale e di unità giuridica (artt. 3 e 5 Cost.). Ciò comporta, inoltre, la violazione del principio della certezza del diritto posto a cardine dell'ordinamento per la tutela dell'intera cittadinanza.
Va evidenziato, poi, l'interesse dello Stato agli introiti straordinari derivanti dall’ oblazione, che inquadra il condono edilizio nella manovra di finanza pubblica ( esso è infatti inserito nella legge n. 326/2003, concernente “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) e quindi le disposizioni regionali che di fatto sottraggono numerose fattispecie al pagamento della prevista oblazione, finiscono per ostacolare tale manovra, collegata al patto di stabilità interno,
in violazione degli articoli 117, commi 1 e 3, e 119 della Costituzione.
La legge regionale è censurabile per i seguenti motivi :
1) le norme contenute negli articoli 20 e 21 laddove escludono la sanatoria di tipologie di opere ed interventi previsti dalla normativa statale di riferimento, o ne restringono eccessivamente l'ambito, devono ritenersi eccedere dalle competenze regionali.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 196/2004 ha infatti affermato che la sanatoria edilizia deve farsi rientrare nella materia “governo del territorio”, attribuito alla competenza legislativa concorrente delle Regioni dall’articolo 117, comma 3 della Costituzione, e che la previsione del titolo abitativo in sanatoria costituisce principio fondamentale della materia cui le regioni devono uniformarsi. Pertanto norme regionali che prevedano la non sanabilità di illeciti riferiti a nuove costruzioni , snaturando il concetto stesso di sanatoria eccezionale, violano il principio , affermato dall’articolo 32 comma 1 della legge n. 326/2003, secondo il quale il rilascio del titolo abitativo in sanatoria non può trovare ostacolo nella non conformità alla disciplina vigente.
Tali norme regionali quindi eccedono dalla competenza regionale in materia di governo del territorio di cui all’art.117 , comma 3 della Costituzione;
2) la disposizione di cui all'articolo 21, co 1, lettera e), prevedendo che non possano essere oggetto di sanatoria gli interventi e le opere realizzati su unità abitative oggetto di precedenti condoni edilizi, introduce una illogica ed ingiustificata discriminazione a danno dei proprietari ed in contrasto con l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, nonché il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Non può, infatti, ritenersi ammissibile una diversa disciplina nei confronti degli edifici legittimamente esistenti e regolarmente assentiti, indipendentemente dal fatto che detti edifici siano stati realizzati fin dall’origine in forza di un titolo edilizio ovvero con valido condono in sanatoria (non oggetto di successivi interventi repressivi e di annullamento), così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 238/2000. La norma regionale, quindi risulta inoltre lesiva dei principi di tutela della proprietà privata, di cui all' articolo 42 della Costituzione, ed invasiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile,di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) Cost.
In base a quanto sopra esposto la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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