Dettaglio Legge Regionale

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24. (21-7-2021)
Sicilia
Legge n.18 del 21-7-2021
n.33 del 30-7-2021
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa

RINUNCIA APPROVATA NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 19/01/2023
Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 è stata deliberata l’impugnativa della legge regionale in oggetto, con riferimento alla norma contenuta nell’articolo 1, comma 2.

L’art. 1, comma 2, nell’inserire il comma 9-bis, all’art. 6 della L.R. n. 24/2020 recante “Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo”, prevedeva, all'ultimo periodo la seguente previsione: "Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto". In questo modo è stato introdotto l'istituto del subingresso per atto tra vivi nelle licenze di pubblica sicurezza, istituto che non è previsto dalla disciplina statale in materia di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS -Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Pertanto, la previsione in esame eccedeva dalle competenze statutarie regionali e invadeva le competenze esclusive statali in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione, in quanto in contrasto con gli artt. 8, 86 e 88 del citato R.D. 773/1931.

Successivamente, la Regione siciliana ha modificato il testo della norma impugnata, inizialmente con l'art. 14, comma 1, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, il cui testo è stato poi modificato dall’art. 20, comma 1, lett. p) della L.R.10 agosto 2022, n. 16.
A seguito di tale ultimo intervento normativo, il testo vigente dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 18/2021 risulta riformulato in modo tale da recepire le osservazioni governative e da ritenere superati i rilievi sollevati con l’impugnativa.

Alla luce, pertanto, delle modifiche introdotte, considerato che per l’art. 20, comma 1, lett. p) della L. R. n. 16/2022 non sono state rilevate criticità, atteso il parere favorevole del Ministero dell’Interno alla rinuncia all’impugnativa, nonché le rassicurazioni della Regione circa la mancata applicazione medio tempore delle disposizioni censurate, risultano superate le motivazioni dell’impugnativa e sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.

Per quanto sopra esposto, si propone la rinuncia totale all’impugnativa della legge regionale siciliana n. 18/2021, pendente davanti alla Corte Costituzionale.

23-9-2021 / Impugnata
La legge della regionale 18 del 21/07/2021, recante "Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24", presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 1, comma 2, in quanto tale norma eccede dalle competenze attribuite alla Regione siciliana dagli artt. 14 e 17 dallo Statuto speciale (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), e viola la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.


1) L’art. 1, comma 2, della legge in esame, nell’integrare l’art. 6 (Competenze dei comuni. Distanze minime.) della legge regionale n. 24/2020 in materia di prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, dispone che “la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto”.

La previsione dell "cessione della licenza ad altro soggetto" di cui all’ultimo periodo del suddetto comma 2 dell'articolo 1 introduce l'istituto del subingresso per atto tra vivi nelle licenze di pubblica sicurezza che non è previsto dalla disciplina statale in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS).

In particolare l'art. 8 del TULPS sancisce il principio della personalità delle licenze di polizia, a mente del quale deve esserci coincidenza tra il titolare della licenza e colui che gestisce l'attività autorizzata, con la conseguenza che dette autorizzazioni non possono essere trasmesse o cedute ad altri soggetti. L'eventuale subentrante in una attività sottoposta a licenza ex artt. 86 e 88 TULPS sarà in facoltà di acquisire l'azienda e/o gli ulteriori titoli abilitativi previsti dalla legge per l'esercizio del gioco pubblico, ma non avrà titolo per avviare immediatamente l'attività.
Infatti, al fine di scongiurare una illegittima interposizione del subentrante nell'esercizio dell'attività per cui risulta autorizzato il cedente, il nuovo soggetto interessato dovrà necessariamente presentare una nuova istanza all'Autorità amministrativa competente e conseguire necessariamente una nuova licenza di polizia, ad esso intestata.

L’unica ipotesi di subingresso contemplata dalla disciplina statale è la fattispecie indicata all'art. 12 bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS) che prevede nel caso di morte del titolare che "l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte".

Pertanto l’art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge in esame, introducendo un nuovo istituto del subingresso nelle licenze di pubblica sicurezza, contrasta con gli artt. 8, 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS), e viola la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.

Per le ragioni sopra esposte l’art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge in esame, deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

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