Dettaglio Legge Regionale

Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere. (25-10-2004)
Liguria
Legge n.18 del 25-10-2004
n.10 del 17-11-2004
Politiche socio sanitarie e culturali
28-12-2004 / Impugnata
La legge regionale in esame, che regolamenta "le discipline bionaturali per il benessere", eccede dalle competenze regionali in materia di tutela della salute.
In particolare:
1) l'art. 1, che, per realizzare il benessere dei propri cittadini e prevenire stati di disagio fisici e psichici, attribuisce alla regione il riconoscimento della qualifica di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere di cui all'art. 2,
2) l'art. 2, che individua come discipline bionaturali lo shiatsu e il massaggio tradizionale e altre sei pratiche omologhe, demandando alla Giunta regionale l'individuazione di nuove discipline bionaturali,
3) l'art.3, che istituisce presso la Giunta regionale l'Elenco delle Discipline bionaturali,
4) l'art. 6, che definisce il percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline,
regolamentano figure professionali (delle quali alcune genericamente definite e non identificate dalla legge in esame) che sono da ascriversi all'ambito delle professioni sanitarie, anche non convenzionali, la cui individuazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici spetta invece allo Stato, come affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 353 del 2003. Gli articoli in esame, pertanto, non rispettando il principio fondamentale sancito nell'art. 6, comma 3, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett.b) del d. lgs. n. 112 del 1998 e dall'art.1, comma 2, della L. n. 42 del 1999, che dispone una riserva in capo allo Stato per l'individuazione delle predette figure professionali, violano l'art. 117, terzo comma, Cost, che prevede l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia di professioni sanitarie nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale.
Essendo i rimanenti articoli della legge in esame strettamente connessi o addirittura dipendenti dagli articoli censurati, l'impugnativa ai sensi dell'art. 127 Cost. deve estendersi all'intero testo normativo.

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