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Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980 n 54, 29 luglio 1996 n 60, 1 luglio 1999 n 37. Riesame (7-3-2002)
Toscana
Legge n.9 del 7-3-2002
n.6 del 18-3-2002
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2002 è stata impugnata la legge della Regione Toscana n.9 del 7 marzo 2002 concernente: Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie. Modifiche alle l.r. 54/80, 60/96 e 37/99 in quanto prevedeva all’art.8, in alternativa al ricorso amministrativo, la proposizione di azione giudiziaria, da parte del contribuente, avanti al giudice ordinario in contrasto con quanto stabilito dal legislatore statale con l’art.12 della legge 448 del 2001 che attribuisce alla giurisdizione delle Commissioni tributarie tutte le controversie in materia tributaria. Ciò infatti determinava altresì la violazione da parte della Regione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “giurisdizione e norme processuali” ai sensi dell’art.117, secondo comma lettera l) dell’art.117 Cost..
La Toscana, peraltro, ha successivamente emanato la legge regionale n.30 del 26 luglio 2002 che modificava la precedente norma impugnata dal Governo introducendo la procedura giurisdizionale prevista dalla legge dello Stato.
Quanto sopra ha determinato quindi il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.
Per5altro la stessa Avvocatura dello Stato, nel comunicare che il giorno 11 febbraio p.v. si terrà l’udienza per discutere l’impugnativa di cui trattasi, prega questa Amministrazione di far conoscere se intende rinunciare al ricorso, nel qual caso ne chiede la formalizzazione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
9-5-2002 /
Impugnata
La legge è impugnabile in quanto l’art.8, disponendo sui ricorsi avverso ogni atto regionale di accertamento e d’irrogazione di sanzioni tributarie, si pone in contrasto con l’art.12, comma 2, della legge n.448 del 28.12.2001 (finanziaria 2002), che disciplina la giurisdizione tributaria. Norma che esprime la volontà del legislatore nazionale di ricondurre ad unità, su tutto il territorio italiano, la trattazione di tutto il contenzioso tributario, in ossequio all’esigenza di coordinamento di tutto il contenzioso tributario, in ossequio all’esigenza di coordinamento del sistema tributario di cui all’art.117, terzo comma, della Costituzione.
Ne consegue anche la violazione da parte della regione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia “giurisidizione e norme processuali” ai sensi dell’art.117, secondo comma lett.l) Cost..
Di analogo avviso risulta il Ministero dell’Economia e Finanze – coordinamento legislativo delle Finanze.
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