Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali (15-3-2002)
Calabria
Legge n.14 del 15-3-2002
n.5 del 16-3-2002
Politiche ordinamentali e statuti
9-5-2002 / Impugnata
La legge regionale 15 marzo 2002, n. 14 detta disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali.
In particolare viene previsto, all’articolo 1, che in caso di scioglimento del Consiglio regionale, il Presidente della Regione, la Giunta regionale ed il Consiglio continuano ad esercitare le loro funzioni fino all’insediamento rispettivamente del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio regionale (art. 1).
Censurabile appare sotto il profilo della legittimità costituzionale tale disposizione, alla luce della riforma costituzionale prevista dalla legge costituzionale n. 1/99.
La norma regionale può essere ritenuta costituzionalmente illegittima in ordine sia al tipo di atto adottato sia al contenuto.
Infatti, in primis è rinvenibile una riserva statutaria all’articolo 123 della Costituzione, laddove si prevede che lo statuto determini “la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento”, rientrando tale disposizione regionale espressamente in tali previsioni.
Pertanto, la Regione non può provvedere al riguardo, con legge regionale a “stralcio”, rispetto alla successiva deliberazione statutaria che deve contenere tali previsioni.
Inoltre, l’articolo 126 della Costituzione individua espressamente le varie ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale, senza accennare alla fase successiva allo scioglimento ed antecedente alle nuove elezioni.
Ora, la legge regionale in oggetto prevede genericamente la proroga degli organi regionali nel caso di scioglimento del Consiglio regionale, senza alcuna differenziazione fra le ipotesi di scioglimento indicate dal dettato costituzionale (articolo 126), tra cui viene prevista anche quella relativa allo scioglimento con decreto motivato del Presidente della Repubblica, per aver compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o, infine per ragioni di sicurezza nazionale.
Inoltre, si aggiunge che la normativa regionale non circoscrive l’ampiezza dei poteri mantenuti in capo agli organi regionali, che “continuano ad esercitare le loro funzioni fino all’insediamento rispettivamente del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio regionale”, non limitando i poteri agli atti urgenti ed improrogabili.
Per quanto sopra esposto, la legge regionale presenta motivi di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli 123 e 126 della Costituzione.
Rilievi in tal senso sono stati formulati dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento per le Riforme Istituzionali e la Devoluzione.

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