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Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie. (3-8-2021)
Sicilia
Legge n.22 del 3-8-2021
n.34 del 6-8-2021
Politiche infrastrutturali
29-9-2021 /
Impugnata
La legge regionale, che detta “Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie”, è censurabile con riferimento alle previsioni contenute negli articoli 7, 11 e 12 che eccedono dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto Speciale di autonomia, R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, in quanto si pongono in contrasto l’articolo 81, terzo comma nonché con l’articolo 117, secondo comma, lettere e), e l) della Costituzione per le ragioni di seguito riportate.
- La norma contenuta nell’articolo 7, al comma 1 prevede che le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 - finalizzate a riconoscere in aggiunta al sistema premiante ordinario, un riconoscimento economico agli operatori sanitari del servizio sanitario regionale - trovino applicazione anche nei confronti del personale dipendente della società Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. impegnato in servizi sanitari ausiliari presso le aziende sanitarie in attività afferenti a pazienti Covid, nel limite del pagamento dell’importo una tantum di 1.000 euro. Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalla suddetta previsione nell'importo massimo di 300 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale di cui al comma 9 del medesimo articolo 5 della legge regionale n. 9/2020. Il previsto riconoscimento del beneficio economico di cui al predetto comma 8 dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2020, anche al personale non contrattualizzato in quanto dipendente della suddetta società consortile per azioni Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a., non è coerente con la normativa vigente in materia dettata dal decreto legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che all’articolo 1, commi 1 e 2, per il solo anno 2020, ha previsto un incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e sanitaria e del comparto sanità per la remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché dei relativi fondi incentivanti, al fine di poter premiare la particolare gravosità delle prestazioni lavorative, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Non risulta inoltre compatibile con l’attuale sistema di determinazione dei trattamenti economici previsto dalla contrattazione collettiva - a cui è riservata la disciplina dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici contrattualizzati ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 che non contempla la possibilità di erogare benefici al di fuori della cornice definita dalla stessa contrattazione nazionale e da quella integrativa, quest’ultima a valere sui fondi per il trattamento accessorio. Pertanto, la norma in argomento si pone in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, considerata la riserva esclusiva dello Stato sull’ordinamento civile e, quindi, sui rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).
- La norma contenuta nell’articolo 11 aggiunge all’articolo 122 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni il comma 1 bis recante disposizioni in materia di requisiti necessari per l’accesso all'elenco degli idonei alla direzione amministrativa delle aziende sanitarie. Nello specifico dispone che “Per accedere all'elenco degli idonei alla direzione amministrativa i candidati dovranno essere in possesso di diploma di laurea magistrale o diploma equipollente o equivalente in discipline giuridiche o economiche, avere un'età inferiore a sessantacinque anni e un'adeguata esperienza di direzione tecnica amministrativa almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie, sociosanitarie o in altri settori, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, strutture di media o grande dimensione". Per la nomina a direttore amministrativo e sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio sanitari, l’articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016 prevede che il direttore generale deve attingere obbligatoriamente dagli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione. Il citato articolo nel regolamentare i lavori della predetta commissione ribadisce che restano fermi i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Si rileva la non coerenza dei requisiti specifici delineati dal comma aggiuntivo in esame con quelli previsti dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 in particolare per quanto concerne l’acquisizione dell’esperienza di direzione, considerato che il citato disposto normativo prevede espressamente “una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa” e non “un’adeguata esperienza di direzione tecnica amministrativa” e che la stessa debba essere acquisita “in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione” e non “nel campo delle strutture sanitarie, sociosanitarie o in altri settori” come previsto nella norma in esame. La disposizione viola l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).
- La norma contenuta nell’articolo 12 dispone in materia di personale precario degli enti locali. In particolare, introduce il comma 19-bis all’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, il quale prevede che i titolari di contratto di lavoro subordinato in servizio presso gli enti locali che godono dei trasferimenti a carico dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non risulta inferiore a cinque anni e non siano stati soggetti alla stabilizzazione presso l'ente locale di appartenenza, possono esercitare l'opzione per la fuoriuscita a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva. La disposizione determina oneri non quantificati e privi della relativa copertura sui saldi di finanza pubblica, in violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
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Per i motivi sopra illustrati, limitatamente alle disposizioni contenute negli articoli 7, 11 e 12 la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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