Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia. (15-12-2004)
Trento
Legge n.10 del 15-12-2004
n.50 del 17-12-2004
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia parziale
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2005, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Provincia di Trento n.17 del 6 dicembre 2005 recante: "Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grande derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4. "
E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto alcune disposizioni ('articolo 1 , comma 1, che sostituisce il comma 1 dell''articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998 n. 4, e comma 2 , che inserisce i commi da 1 bis ad 1 septies al citato articolo 1 bis 1 l.p. 4/1998, e articoli ad essi connessi) hanno previsto una proroga a favore dei concessionari uscenti a carattere discrezionale, anticipando peraltro i tempi per la presentazione delle domande per le concessioni in scadenza entro il 2010 al 31 dicembre 2005 e hannno dispostono altresì fra gli usi prevalenti delle acque, tali da giustificare il mancato rinnovo o rilascio delle concessioni a scopo idroelettrico, anche il diretto utilizzo delle acque pubbliche, a scopo idroelettrico da parte dell’Ente proprietario mediante strutture alle proprie dirette dipendenze. Tale norme sono apparse in contrasto con le norme comunitarie in materia di liberalizzazione del mercato elettrico ed eccedere dalle competenza statutaria (artt. 9, punto 9) e 107 dello Statuto di autonomia) , violando le disposizioni contenute nelle norme di attuazione in quel momento vigenti (di cui al D.P.R.235/77 e D.Lgs.436/99) che attribuivano alla Provincia competenza legislativa nel rispetto dei principi della legislazione statale. La stessa normativa statale vigente (D.Lgs. n. 79/99, art. 16) demandava ad apposite norme d’attuazione il coordinamento tra le norme statali e gli ordinamenti speciali e ha delegato (art. 15 l. 62/2005) il Governo all’emanazione di uno o più decreti di attuazione della direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CEE .
Sono risultati pertanto violati gli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale e l'articolo 117, comma 1 della Costituzione che impongono alla Provincia Autonoma di Trento il rispetto degli obblighi comunitari.
Inoltre, l' iniziativa legislativa della Provincia di Trento - nelle more della procedura suddetta e pur essendo stato espresso dal Governo l’impegno di modificare le norme di attuazione dello Statuto Speciale censurate – ha provveduto a regolare autonomamente la stessa materia sulla quale si è incentrata l’attenzione della Commissione Europea. Essa ha quindi violato l'obbligo di leale collaborazione che incombe su Stato e Regioni ogniqualvolta siano in gioco interessi che li coinvolgono congiuntamente (art.120 Cost.), in contrasto quindi anche il rispetto delle normative comunitarie previsto dall'articolo117 comma 1 della Costituzione e che vincola anche le Province autonome ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale.
11-2-2005 / Impugnata
La Provincia di Trento, con L. n. 10/2004, detta norme in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia.
La legge presenta illegittimità costituzionali relativamente alle norme di cui agli artt. 8, 9, 10 e 15.
Tali disposizioni sono censurabili sotto un duplice profilo: quello ambientale e quello riguardante le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
1)Sotto il primo aspetto, alcune disposizioni della legge provinciale invadono la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. Si fa presente che la tutela dell’ambiente non è rimessa alla competenza legislativa primaria provinciale ai sensi degli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia. La Corte Costituzionale, invero, ha osservato (sent. n. 536/02) che l’ambiente è un "valore"costituzionalmente protetto in funzione del quale lo Stato può però dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 Cost. Infatti "la natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma di standards minimi di tutela, già ricavabile dagli artt. 9 e 32 Cost., trova ora conferma nella previsione contenuta nella lettera s) del 2° comma dell'art. 117 Cost., che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema". Quindi, "la previsione per cui il nuovo regime stabilito dalla riforma si applica anche nelle Regioni a statuto speciale, ove più favorevole all'autonomia regionale, non implica che, se una materia attribuita dallo Stato alla potestà regionale interferisca in tutto o in parte con un ambito ora spettante in forza del 2° comma dell'art. 117 Cost. alla potestà esclusiva statale, la Regione speciale possa disciplinare la materia riservata allo Stato senza dover osservare i limiti statutari imposti alla competenza primaria delle Regioni".
Sulla bae di quanto esposto, le norme provinciali sottoindicate attengono ad aspetti da ritenersi ricompresi negli standards minimi di tutela riconosciuti allo Stato. In particolare:
a) Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dello stesso articolo 8, che, modificano rispettivamente gli articoli 75 e 77 del suddetto decreto del Presidente della Giunta Provinciale, aggiungendo a quest’ultimo i commi 1 bis e 1 ter, risultano censurabili in quanto prevedono deroghe, non consentite dalle norme statali, agli adempimenti richiesti in materia di rifiuti, sia dall’articolo 17 del D.Lgs.n. 36/03 che dagli artt. 11, 12 e 15 del D. Lgs. n. 22/97, attuativi delle direttive comunitarie 99/31/CE e 91/156/CE, 91/689/CE e 94/62/CE. Considerato infatti che l’art. 85 del D.Lgs. n. 112/98, stabilisce che “restano attribuiti allo Stato le funzioni e i compiti indicati dal D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni”, le norme provinciali eccedono dalle competenze statutarie e si pongono in conflitto con l’art. 117, commi 1 e 2 , lett. a) e s), Cost.
b) le norme contenute nell’art. 9, commi 2 e 3, e nel collegato art. 10,prevedono un’autonoma disciplina di attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla direttiva 92/43/CE ed assegnano alle deliberazioni della giunta provinciale il potere di designare autonomamente i siti di importanza comunitaria come zone speciali di conservazione (ZSC), in violazione delle specifiche procedure stabilite dall’art. 4, § 4 della direttiva 92/43/CE, e in contrasto con le norme statali di recepimento della stessa direttiva contenute nell’art. 3 del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal DPR n.120/2003 , che affida al Ministro dell’Ambiente il compito di designare, con proprio decreto adottato d’intesa con la Regione interessata, i siti considerati ZSC.
Anche la previsione contenuta nel comma 11 del medesimo articolo 9, secondo cui i rapporti con la Commissione europea sono tenuti direttamente dal Presidente della Provincia, eccede dalle competenze statutarie, invadendo le attribuzioni riconosciute al Ministro dell’Ambiente, che è l’ autorità nazionale responsabile dell’applicazione della direttiva 92/43/CE, dall’articolo 5, comma 2 della legge 349/1996 in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.
Sull'argomento si è già pronunciata, riconoscendo la competenza statale in materia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 425/99.
2) Riguardo il secondo aspetto (art. 15), si premette che l’art. 9, punto 9), dello Statuto di autonomia prevede la competenza legislativa concorrente della Provincia in materia di “utilizzazione di acque pubbliche”, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, che sono mantenute allo Stato.
Invero,l ’art. 10 della l. cost. n. 3/2001, applica alle Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni della suddetta legge costituzionale “per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”. Tuttavia,a fronte di un generale potere di legiferare rimesso alla Provincia, assume prevalente rilievo, nella fattispecie in esame, la tutela della concorrenza che, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e), Cost., è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, e, segnatamente, il governo del territorio e la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia, che sono materie rimesse alla legislazione concorrente, per cui le Regioni (e le Province autonome) sono vincolate, in ogni caso, ai principi fondamentali contenuti nella legislazione statale in vigore.
In particolare, poi, la materia delle concessioni idroelettriche è attualmente disciplinata, per la Provincia di Trento, dal D.P.R. n. 235/77 (art. 1-bis), come modificato dal D.Lgs. n. 463/99.
Le predette norme di attuazione completano la disciplina nazionale contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. n. 79/99, che costituisce principio fondamentale della materia, decreto emanato in attuazione dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 112/98.
Si fa presente che la Commissione europea ha avviato, nei confronti dell'Italia, due procedure d’infrazione avente ad oggetto tale assetto normativo statale e provinciale (lett. nn. 1999/4902 e 2002/82) riguardanti sia il diritto di preferenza accordato al concessionario uscente, sia quello riconosciuto, in Trentino Alto Adige, alle aziende elettriche delle Province e degli altri enti locali.
La norma provinciale in esame si propone lo scopo di superare le summenzionate censure comunitarie, attraverso una disciplina organica della materia.
Ciò risulta illegittimo per i seguenti motivi:
a) eccede dalla competenza statutaria (artt. 9, punto 9) e 107 dello Statuto di autonomia) e viola le disposizioni contenute nelle norme di attuazione vigenti (di cui al D.P.R.235/77 e D.Lgs.436/99) che attribuiscono alla Provincia competenza legislativa nel rispetto dei principi della legislazione statale. La stessa normativa statale (D.Lgs. n. 79/99, art. 16) demanda ad apposite norme d’attuazione il coordinamento tra le norme statali e gli ordinamenti speciali; la disposizione in esame, pertanto, è illegittima in quanto eccede dalla competenza provinciale ed è gerarchicamente subordinata alla fonte di attuazione che pretende altresì di modificare.
- In particolare, il comma 2 dell'art. 15 inserisce l'art. 1-bis 1 nella legge provinciale n. 4/1998. La disciplina contenuta nei commi 7, 8 e 9 del nuovo art. 1-bis 1 introduce la possibilità che la gestione delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico sia affidata direttamente a una S.p.A. costituita dalla Provincia e partecipata, nella misura minima del 49%, da un socio provato scelto con procedura d’evidenza pubblica, viola la tutela della concorrenza, in quanto rappresenta una soluzione di minore apertura rispetto al sistema d’affidamento in concessione mediante gara pubblica indicato all’art. 12 del D. Lgs. n. 79/99.
- Analogamente dicasi per la durata delle concessioni idroelettriche (comma 2 lettera a) art. 1 bis 1 come introdotto dal comma 2 dell'articolo 15) riservata alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto rientrante tra i principi fondamentali della normativa nazionale di liberalizzazione del settore, contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. n. 79/99, che fissa in 30 anni, su tutto il territorio nazionale, il periodo di affidamento della gestione delle grandi derivazioni d’acqua.
- Inoltre, la norma provinciale ( comma 12 art. 1 bis 1 come introdotto dal comma 2 dell'articolo 15 ) esclude illegittimamente l’applicabilità dell’art. 17, comma 7 del D.Lgs. n. 79/99 (proroga al 31/12/2010 per le concessioni in scadenza entro tale data) alle concessioni vigenti nella Provincia di Trento, disponendone solo la possibilità del rinnovo delle concessioni.
- Infine, i commi 12, 13 e 14 articolo 1 bis 1, come introdotto dall’articolo 15, comma 2, nell’intento di superare le censure formulate dalla Commissione Europea nei confronti delle vigenti norme di attuazione per la preferenza accordata al concessionario uscente e alle imprese pubbliche locali, rimette alla discrezionalità della Giunta provinciale la decisione di consentire, caso per caso, i rinnovi delle vigenti concessioni idroelettriche, senza attendere che lo Stato, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di rapporti con l’Unione Europea (art. 117, comma 2, lettera a) Cost.), definisca il prolungamento delle attuali concessioni sulla base degli accordi presi con la stessa Commissione Europea , incidendo sui principi fondamentali della materia che devono essere determinati dallo Stato stesso.
De iure condendo, è attualmente all’esame della commissione paritetica per l’emanazione delle norme d’attuazione dello Statuto speciale per il T.A.A. un controverso schema normativo che intende disciplinare, in senso innovativo, la materia delle concessioni idroelettriche, attribuendo alla Provincia la possibilità di legiferare in senso più ampio, in attuazione a tali disposizioni, anche al fine di superare le censure comunitarie.
È di tutta evidenza, però, che, fino a quando la normativa d’attuazione non entrerà in vigore, la Provincia è tenuta al rispetto della legislazione statale e degli obblighi comunitari.
b) Come chiarito in premessa, assume prevalente rilievo nella fattispecie riguardante le regole di concorrenza per il mercato nel settore della produzione idroelettrica, la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.).
La Corte costituzionale, in numerose sentenze (cfr. nn. 282/2002; 407/2002; 536/2002; 272/2004) ha chiarito che la tutela della concorrenza non è materia in senso stretto, ma rappresenta una competenza trasversale idonea ad investire una pluralità di materie individuate con criteri diversi, per le quali spetta, comunque, allo Stato non solo il compito di tutelarla, ma anche di promuovere la concorrenza, instaurando assetti concorrenziali o riducendo gli squilibri e favorendo le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato, stabilendo quindi le determinazioni che rispondono ad esigenza meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, come nel caso di specie.
c) Conclusivamente, l’intervento provinciale, posto in essere prima dell'approvazione della norma di attuazione in itinere, viola anche il principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, ai sensi dell’art.120 Cost.
La legge deve quindi essere impugnata innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell' art. 127 Cost.

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