Dettaglio Legge Regionale

Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. (13-12-2004)
Abruzzo
Legge n.45 del 13-12-2004
n.39 del 17-12-2004
Politiche infrastrutturali
3-2-2005 / Impugnata
La legge , che detta norme per la tutela della salute dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici , è censurabile relativamente alle seguenti disposizioni :
1)le norme contenute nell’ articolo 7, comma 3, e collegati 9, 11, 12 e 15, comma 3, dettano disposizioni per le autorizzazioni e i relativi divieti concernenti la collocazione degli impianti per l’emittenza radio televisiva, nonché di impianti fissi per la telefonia mobile, non in linea con le norme contenute negli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 , Codice delle comunicazioni elettroniche, che prevede procedure celeri per la istallazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. Le citate norme del Codice delle comunicazioni elettroniche , emanato in attuazione delle direttive comunitarie 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, secondo le quali gli Stati membri devono assicurare agli operatori di comunicazione elettronica che intendano procedere alle istallazioni delle necessarie infrastrutture, procedure trasparenti e pubbliche, sono da ritenersi vincolanti per le regioni. Infatti la Corte Costituzionale nella sentenza n. 303/2003 ha affermato che la potestà legislativa dello Stato si estende al di là “delle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente” pertanto si è ritenuto legittimo, in materie attribuite alla competenza concorrente, l’introduzione con legge statale di norme di dettaglio, laddove ciò si giustifichi con l’oggettiva necessità di disciplinare funzioni amministrative di cui lo Stato stesso è titolare in base all’articolo 118 della Costituzione. Inoltre la stessa Corte Costituzionale nelle sentenze n. 307/2003 e 331/2003, ha affermato la competenza statale a fissare valori soglia in materia di emissioni elettromagnetiche, riconoscendo che la legge quadro n. 36/2001 “ persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull’intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni” attribuendo alle Regioni la disciplina dell’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, purchè i relativi piani rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano ingiustificatamente di impedimento e di ostacolo al loro insediamento. La previsione di divieti di autorizzazione , continua la Corte “potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi così da "criteri di localizzazione" in "limitazioni alla localizzazione", dunque in prescrizioni aventi natura diversa da quella riconosciute alla competenza regionale dall’articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 36/01 “ Questa interpretazione, d’altra parte, non è senza una ragione di ordine generale, corrispondendo a impegni di origine europea e all’evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi.”
Le norme regionali , quindi eccedono dalla competenza regionale e violano i principi in materia di governo del territorio, tutela della salute e ordinamento delle comunicazioni di cui all’articolo 117 comma 3 della Costituzione.
2) la norma contenuta nell'articolo 16, comma 5, relativo agli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, prevede che , nelle aree soggette a vincoli per la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali il previsto parere della Regione sia rilasciato in senso favorevole solo ed esclusivamente a condizione che l’elettrodotto venga realizzato con cavo interrato. Tale norma eccede le competenze legislative della Regione per i seguenti motivi :
a) considerato che l'articolo 5 della legge n. 36/2001, affida allo Stato il compito di adottare le misure atte a evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, al fine di assicurare standards uniformi su tutto il territorio nazionale , la norma regionale viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione;
b) la previsione regionale, stabilendo che nei territori specificati il parere favorevole della Regione sia rilasciato solo ed esclusivamente a condizione che l’elettrodotto venga realizzato con cavo interrato pone vincoli che, così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.307/2003, relativamente ad analoghe norme regionali, sono in grado, nella loro assolutezza, "di pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti…"elettriche e cioè "alla realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle competenze concorrenti di cui all'art.117, terzo comma, della Costituzione, come quelli che fanno capo alla distribuzione dell'energia…" e al suo trasporto. La norma regionale quindi viola principi fondamentali della materia trasporto e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
c) inoltre, considerato che lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge n.36/2001 è competente a fissare i principi fondamentali relativamente alle migliori tecnologie disponibili da adottare e che tali principi sono necessari a garantire uniformità di comportamenti a livello nazionale, sotto il profilo della garanzia del servizio pubblico essenziale, la norma regionale viola la competenza esclusiva statale in materia di livelli minimi delle prestazioni di cui all'articolo 117 comma 2, lettera m) della Costituzione;
3) la norma di cui all’art. 17, comma 7, prevede che in caso di delocalizzazione, l'autorizzazione per gli impianti è concessa ad almeno 500 mt dai centri urbani, perimetrati ai sensi del nuovo Codice della strada, dalle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, dalle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, scolastici e sanitari. Tale disposizione impone, quindi, in caso in cui il risanamento venga effettuato attraverso lo spostamento dell’elettrodotto, che lo stesso venga localizzato ad una distanza non inferiore a 500 metri dai centri urbani, indipendentemente dal rispetto dei parametri e dei limiti previsti dalla legge quadro n.36/01. Pertanto la disposizione regionale contrasta con il principio fondamentale contenuto nell’articolo 9 della Legge 36/01, il quale disciplina in modo completo, esaustivo ed uniforme per tutto il territorio nazionale le modalità il risanamento degli elettrodotti, prevedendo, in particolare al comma 4, i parametri cui i risanamenti devono attenersi. Così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 307/2003, le Regioni non hanno discrezionalità nello stabilire le modalità di risanamento, dovendosi attenere ai criteri generali dettati dalla normativa statale di riferimento. La Consulta ha infatti affermato che i parametri (c.d. valori-soglia) stabiliti, come principi fondamentali, dalla legge 36/01, sono "non derogabili dalle regioni nemmeno in senso più restrittivo", poiché la fissazione, da parte dello Stato, a livello nazionale dei valori-soglia "rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche e di realizzare impianti necessari al paese" "rispondenti a rilevanti interessi nazionali…come quelli che fanno capo alla distribuzione dell'energia …[e al] trasporto dell'energia…". Nella successiva sentenza n.331/03 la Corte Costituzionale ha esplicitamente affermato l'incostituzionalità interventi legislativi regionali volti ad aggiungere limiti di cautela espressi in distanze in violazione degli unici valori-soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, intesi come valori di campo) fissati dalla legge quadro n. 36/01, chiarendo espressamente che: "Per far fronte alle esigenze di protezione ambientale e sanitaria dall'esposizione a campi elettromagnetici, il legislatore statale, con le anzidette norme fondamentali di principio, ha prescelto un criterio basato esclusivamente su limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti, un criterio che è sostanzialmente diverso da quello stabilito .. dalla legge regionale, basato sulla distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione".

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