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Interventi a sostegno degli stranieri immigrati. (13-12-2004)
Abruzzo
Legge n.46 del 13-12-2004
n.39 del 17-12-2004
Politiche socio sanitarie e culturali
3-2-2005 /
Impugnata
La legge in esame è censurabile, in quanto la disposizione di cui all' art. 20, comma 2, lettere g) e j), nel prevedere la composizione della Consulta regionale dell' immigrazione, stabilisce che di essa facciano parte anche "un rappresentante dell'INPS, designato dalla sede regionale" e "un rappresentante per ogni Prefettura presente sul territorio regionale". Si rileva in proposito la lesione dell' art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato. In base a detta disposizione costituzionale, infatti, non compete alla Regione la facoltà di attribuire nuovi compiti o funzioni ad organi dello Stato, per i quali la relativa disciplina non può che essere dettata unitariamente con legge nazionale.
Si rammenta in proposito una recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 134/2004, con cui è stata dichiarata l' illegittimità costituzionale di una norma della Regione Marche che prevedeva la partecipazione, quali componenti, dei titolari di alcuni organi dello Stato (nella specie magistrati e prefetti) al Comitato regionale di indirizzo per le politiche integrate di sicurezza. In particolare in detta pronuncia la Consulta ha affermato che : "le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell' esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati."
Per quanto esposto si ritiene, pertanto, che la legge in esame debba essere impugnata innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell' art. 127 Cost.
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