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Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. (16-12-2004)
Marche
Legge n.27 del 16-12-2004
n.135 del 18-12-2004
Politiche ordinamentali e statuti
28-1-2005 /
Impugnata
La legge n. 27/2004 della regione Marche intende disciplinare, in maniera organica, il sistema d’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, così esercitando la competenza legislativa attribuita alle regioni dall’art. 122 Cost.
In particolare, la legge detta una disciplina elettorale “a regime” – la cui efficacia, cioè, si esplica a partire dall’entrata in vigore del nuovo statuto regionale – e una disciplina transitoria, contenuta nell’art. 25, immediatamente efficace e valida già per le prossime elezioni regionali del 2005.
Occorre osservare che la Regione Marche, pur avendo già approvato il nuovo statuto, in prima ed in seconda lettura (pubblicazione sul BUR n. 128 del 06/12/2004), ai sensi dell’art. 123 Cost. – senza che il Consiglio dei Ministri abbia sollevato questione di legittimità costituzionale – non lo ha ancora promulgato, in quanto in attesa del decorso dei termini (tre mesi dalla pubblicazione) per l’eventuale richiesta del referendum confermativo.
Proprio per queste circostanze, si evidenzia che dall’esame complessivo delle legge in questione emergono alcuni rilievi di costituzionalità, riferiti ai seguenti articoli:
1) L’ art. 4, comma 1 detta una norma elettorale “a regime” secondo cui il Consiglio regionale è composto da 42 membri più il Presidente, per un totale, quindi, di quarantatre componenti. E' da rilevare, al riguardo, che il numero dei consiglieri attiene alle materie della “forma di governo” e delle “linee fondamentali di organizzazione”, che l’art. 123 Cost. riserva alla fonte statutaria e non già alla fonte legislativa regionale ordinaria. Inoltre occorre segnalare che la norma in oggetto si pone altresì in contrasto con quanto previsto dall’emanando Statuto regionale, la cui entrata in vigore determinerà, come già precisato, l’efficacia della norma elettorale in oggetto. Il nuovo testo statutario della regione Marche, già approvato in seconda lettura e non impugnato dal Governo, sancisce infatti espressamente che il Presidente della Giunta Regionale fa parte del Consiglio, e che il Consiglio è composto da 42 Consiglieri (art. 7, comma 1 e art. 11, comma 2). Se ne deve desumere, pertanto, che il Presidente costituisce uno dei 42 membri del Consiglio, e non già un membro aggiuntivo dello stesso. Si ravvisa, quindi, anche il contrasto tra la fonte statuaria e la legge regionale ordinaria, salvo che la prima non venga nel frattempo modificata, prima di entrare in vigore, in senso conforme alla seconda.
Per questi motivi, la norma in oggetto viola l’art. 123 Cost., sia perché quest’ultimo riserva alla fonte statutaria le materie della “forma di governo” e delle “linee fondamentali di organizzazione e funzionamento”, sia perché esso configura lo Statuto regionale come fonte sovraordinata rispetto alle altre fonti regionali.
2) Analogamente, l’ art. 25, comma 4, lett. a), stabilendo che “fino alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto regionale i seggi del Consiglio regionale sono complessivamente 43” non appare legittima per due ordini di ragioni. Anzitutto, il numero dei consiglieri non può essere considerato aspetto di dettaglio, quindi modificabile con norme elettorali regionali antecedenti all’entrata in vigore dei nuovi Statuti. La Corte Costituzionale, infatti, ha precisato con la sent. n.196/2003 che, prima dell’entrata in vigore dei nuovi statuti, le Regioni possono modificare la disciplina statale vigente solo “in aspetti di dettaglio”, per “tutto quanto non è direttamente o indirettamente implicato dall’art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999”. In secondo luogo, il numero dei consiglieri regionali attiene alle materie della “forma di governo” e delle “linee fondamentali di organizzazione”, entrambe da disciplinarsi con fonte statutaria secondo il disposto dell’art. 123 Cost.
Pertanto, fino all’entrata in vigore del nuovo statuto, il numero di consiglieri da tenere in considerazione per le elezioni del Consiglio regionale è quello stabilito dalla legge n. 108/1968.
Per queste ragioni, la norma in oggetto si pone in contrasto con l’art. 5 della legge cost. n. 1/1999 e con quanto previsto dalla sent. n. 196/2003 della Corte Costituzionale. Essa contrasta altresì con l’art. 123 Cost, che riserva la materia della “forma di governo” e delle “linee fondamentali di organizzazione e funzionamento” alla fonte statutaria.
3) L’art. 25, comma 2, prevede che “il Presidente della Giunta promuove tempestivamente le necessarie intese con i competenti organi delle Stato ai fini dell’applicazione della presente legge”. Tale disposizione è illegittima, in quanto, qualificando le intese come “necessarie” impone un adempimento ad un organo dello Stato, invadendo la potestà esclusiva statale in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, di cui all’art. 117, comma 2 lett. g) Cost.
Data la delicatezza della materia, e le imminenti elezioni regionali si ritiene ricorrano i requisiti per l'applicazione dell' art. 35 della legge n. 87/1953, così come modificato dalla l. n. 131/2003.
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