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Implementazione del Test prenatale non invasivo (NIPT). (6-8-2021)
Puglia
Legge n.31 del 6-8-2021
n.102 del 6-8-2021
Politiche socio sanitarie e culturali
29-9-2021 /
Impugnata
L’art. 3 della legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 31, presenta profili di incostituzionalità.
Il citato art. 3 prevede che la Regione Puglia, in via sperimentale, al fine di migliorare la qualità della gravidanza delle partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio di salute per il nascituro, in termini sanitari e psicologici, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dispone l'erogazione del NIPT test, quale screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21, in regime di Servizio sanitario regionale senza oneri economici a carico delle seguenti categorie, e comunque fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio assegnato:
a) donne gravide di età inferiore ai quaranta anni al concepimento e con il risultato del test combinato che prevede un rischio compreso tra 1/301 e 1/1000;
b) donne gravide di età maggiore o uguale a quaranta anni al concepimento.
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale stessa, adotta i necessari atti finalizzati alla introduzione ed erogazione del NIPT test senza oneri economici per le categorie suddette.
Le indagini genetiche indicate dalla norma regionale in esame non sono attualmente incluse nei livelli essenziali di assistenza, di cui all’allegato 10C del DPCM 12 gennaio 2017.
La norma regionale in esame integra quindi un livello ulteriore di assistenza rispetto a quanto già previsto dalla disciplina statale.
La Regione Puglia, impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, deve osservare il divieto di effettuare spese non obbligatorie e ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»,e non può conseguentemente determinare o garantire alcun livello ulteriore di assistenza, rispetto a quanto già previsto dalla legislazione statale, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.
Pertanto, l’art. 3 della legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 31, che prevede l’assunzione a carico del Servizio sanitario regionale di oneri relativi ad un livello di assistenza ulteriore rispetto ai livelli essenziali per i quali è prevista l’esenzione da oneri, si pone in violazione del «principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria», inteso quale principio fondamentale nella materia concorrente del «coordinamento della finanza pubblica», ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e contrasta altresì con la competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui al comma 2, lettera m), dell’ art. 117 della Costituzione.
Per tutto quanto sopra, si richiede l'impugnativa della legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 31, limitatamente all'art. 3, ex art. 127 Cost.
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