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Promozione e valorizzazione delle università della Campania. (20-12-2004)
Campania
Legge n.13 del 20-12-2004
n.63 del 22-12-2004
Politiche socio sanitarie e culturali
11-2-2005 /
Impugnata
La legge regionale in oggetto, recante promozione e valorizzazione delle Università della Campania, contiene disposizioni che incidono nella competenza legislativa attribuita in via esclusiva allo Stato dalla Costituzione. Come di recente ribadito dalla sentenza n. 423 del 2004 della Corte Costituzionale, infatti, l'art. 33, comma 6, della Costituzione, laddove prevede che "le Università hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato", stabilisce una riserva di legge statale in materia di università, che include, tra l'altro, la disciplina dei percorsi formativi e dei relativi titoli di studio (laurea, laurea magistrale, etc.), della programmazione universitaria e dello Stato giuridico del personale docente e non docente. Nell'ambito della cornice in tal modo definita dalla potestà legislativa e regolamentare dello Stato, le università esercitano la propria autonomia didattica. E' indubbio che tale potestà regolamentare spetti allo Stato, ai sensi dell'art. 117, sesto comma ,Cost.
Peraltro, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 383 del 1998 (citata dalla recente sentenza sopra richiamata n. 423 del 2004) ha affermato che: "sotto l'aspetto dei rapporti tra potestà legislativa e potestà normativa del Governo, nulla nella Costituzione esclude l'eventualità che un'attività normativa secondaria possa legittimamante essere chiamata dalla legge stessa a integrarne e svolgerne in concreto i contenuti sostanziali, quando - come nella specie - si versi in aspetti della materia che richiedono determinazioni bensì unitarie, e quindi non rientranti nelle autonome responsabilità dei singoli atenei, ma anche tali da dover essere conformate a circostanze e possibilità materiali varie e variabili, e quindi non facilmente regolabili in concreto secondo generali e stabili previsioni legislative".
Su tali basi, appaiono lesive delle attribuzioni legislative dello Stato le seguenti disposizioni:
1) l'art. 2, comma 2, lett. b), attribuendo alla programmazione regionale "l'istituzione e il finanziamento di scuole di eccellenza e di master" contrasta in particolare con il principio contenuto nell'art. 17, comma 95, della L. n. 127/97, secondo il quale i criteri generali dell'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'Università. A seguito del menzionato art. 17, comma 95, è stato adottato il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, che individua, tra l'altro, all'art. 3, "i corsi di studio e i titoli" rilasciati dalle Università.
2) L'art. 2, comma 2, lett. d), attribuendo alla programmazione regionale "gli accordi di programma tra Ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati" si pone in contrasto con l'art. 20, comma 8, lett. a) e b), della L. n. 59/97, che demanda ad appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 400/88, l'individuazione delle norme generali regolatrici dello sviluppo e della programmazione del sistema universitario. Più in particolare la disposizione regionale si pone in contrasto con lo specifico regolamento attuativo del menzionato art. 20, comma 8 lett. a), d.P.R. n. 25 del 1998, che, all'art. 2, comma 2, demanda espressamente ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la programmazione, tra l'altro, degli "accordi di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati".
3)L'art. 3, comma 4, prevedendo che i docenti universitari che compongono il comitato di indirizzo e programmazione "non possono ricoprire le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di facoltà o altri incarichi di direzione accademica" viola la L. n. 28 del 1980, che conferisce delega al Governo in ordine al riordinamento della docenza universitaria, e in particolare viola l'art. 13 del d.P.R. n. 382 che, nell'attuare la menzionata delega, stabilisce i casi di incompatibilità dei docenti universitari.
Pertanto, sulla base degli esposti motivi, la legge in esame deve essere impugnata innanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell' art. 127 Cost.
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