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Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale. (23-12-2004)
Umbria
Legge n.33 del 23-12-2004
n.57 del 31-12-2004
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 è stata impugnata la legge 23 dicembre 2004, n. 33 della Regione Umbria , recante" Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale.” relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 4.
Detta norma, nel prevedere in capo alle AATO (Autorità territoriali di ambito) la titolarità delle concessioni di derivazione ad uso idropotabile, conferiva alle province il potere di disporre d'ufficio il subentro nella titolarità di tali concessioni. La disposizione regionale, quindi, appariva in contrasto con i principi di cui agli artt. 42 e 43 Cost., in materia di diritto di proprietà e di esproprio, in quanto disciplinava una espropriazione senza indennizzo del diritto reale spettante a privati imprenditori o enti che non trova fondamento nella normativa statale regolante la materia (T.U. n. 1775/1933; L. n. 36/1994; D. Lgs. n. 112/1998).
La successiva legge regionale n. 5 del 24 febbraio 2006 , recante "Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 ", ha, con l'articolo 14, modificato la disposizione regionale impugnata, prevedendo un'apposita procedura per il subentro da parte delle AATO nella titolarità delle concessioni, consentendo, in tal modo, il superamento delle censure formulate.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, e considerato il conforme parere del Ministero dell'Ambiente, si propone di rinunciare all'impugnativa della legge regionale in esame.
18-2-2005 /
Impugnata
Con la legge in esame la regione Umbria detta modalità per la determinazione e la riscossione dei canoni per la concessione di acqua pubblica, per l’occupazione del suolo demaniale e per il demanio lacuale.
E' censurabile la disposizione contenuta nell'art. 4, la quale prevede, in capo alle AATO (Autorità territoriali di ambito) la titolarità delle "concessioni di derivazione ad uso idropotabile e della occupazione di pertinenze idrauliche utilizzate per l'erogazione dei servizi idrici integrati" e conferisce alle province il potere di disporre d'ufficio il subentro nella titolarità di tali concessioni operando, in tal modo, una arbitraria soppressione del diritto d'uso di acque pubbliche dei precedenti concessionari e un contestuale trasferimento coattivo in capo ad un soggetto terzo.
Tale norma disciplina, in sostanza, una espropriazione senza indennizzo del diritto reale spettante a privati imprenditori o enti, in contrasto con gli artt. 42 e 43 Cost.
Si aggiunge, inoltre, che tale trasferimento di concessioni non trova giustificazione nella normativa statale, in quanto nè gli artt. 7, 9, 21 del T.U. n. 1775/1933 (disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni, né gli artt. 8 e 9 della L. n. 36/1994 recante disposizioni in materia idrica, lo prevedono.
Peraltro, anche il D. Lgs. n. 112/1998, nel conferire alle regioni la gestione del demanio idrico, non contempla la potestà stabilita dalla disposizione in oggetto.
La norma regionale, quindi, risulta illegittima per violazione degli artt. 42 e 43 Cost., in materia di diritto di proprietà e di esproprio.
In base a quanto suesposto, la legge deve essere impugnata ai sensi dell’art. 127 Cost.
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