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Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali. (22-12-2004)
Trentino Alto Adige
Legge n.7 del 22-12-2004
n.55 del 31-12-2004
Politiche ordinamentali e statuti
18-2-2005 /
Impugnata
La legge regionale è censurabile in relazione all'articolo 55, che stabilisce che le Province di Trento e di Bolzano disciplinino, con propria legge, l'ordinamento del personale e dei dirigenti dei comuni e la materia relativa ai segretari comunali, sulla base dei principi enunciati dalla Regione.
Tale disposizione eccede le previsioni contenute nello statuto, in quanto si ritiene che la figura giuridica dei segretari comunali e l'ordinamento del personale dei comuni rientrino nella materia "ordinamento degli enti locali" della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, punto 3, dello Statuto di autonomia, non rinvenendo, altresì, nelle disposizioni statutarie una competenza legislativa delle Province.
Infatti per ciò che attiene la disciplina dei segretari comunali, la vigente normativa statale prevede all'articolo 105 del T.U.E.L. n. 267/2000, che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti delle previsioni statutarie, disciplinino la materia del segretario comunale con propria legislazione.
Ciò è avvalorato da una precedente norma di attuazione n. 118/72, che già poneva in capo alla Regione Trentino Alto Adige la competenza legislativa relativa all'individuazione dei principi generali relativi allo stato giuridico dei segretari comunali, nonché la determinazione della classificazione dei comuni, ai fini della nomina del segretario comunale.
Per quanto concerne l'ordinamento del personale dei comuni, tale previsione si pone in contrasto altresì con l'articolo 65 dello Statuto di autonomia, ove viene stabilito che la materia sia regolata dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali stabiliti da una legge regionale. La Regione pertanto può dettare solo i principi generali e non può conferire alle Province la disciplina specifica della materia.
Per quanto sopra esposto si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.
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