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Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera 'Ordine Mauriziano di Torino'. (24-12-2004)
Piemonte
Legge n.39 del 24-12-2004
n.52 del 30-12-2004
Politiche socio sanitarie e culturali
18-2-2005 /
Impugnata
La legge regionale in esame, che costituisce l'Azienda sanitaria ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino", nel disporre, con l'art.4, comma 1, l'attribuzione a titolo non oneroso degli immobili sedi dei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e di Valenza al patrimonio delle competenti Aziende sanitarie locali regionali, eccede dalle competenze regionali. Tali immobili costituiscono, infatti, insieme ad altri, patrimonio della 'Fondazione Ordine Mauriziano', istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 277 del 2004 (convertito in legge n. 4 del 2005), recante interventi straordinari per il riordino ed il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, emanato in attuazione della quattordicesima disposizione transitoria della Costituzione. La disposizione regionale, ablatoria del diritto di proprietà della menzionata Fondazione, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1) viola l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, incidendo illegittimamente nell'autonomia patrimoniale dell'ente privato, senza, peraltro, ricorrere allo strumento tipico dell'espropriazione con il conseguente indennizzo e le relative garanzie procedimentali;
2) incide nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, in relazione al disposto di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n 277 del 2004, che pone in capo alla Fondazione Ordine Mauriziano gli immobili di Lanzo e Valenza, facenti parte del suo patrimonio immobiliare;
3)viola, inoltre, il principio di 'leale collaborazione' di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, cui sono tenuti, nel nuovo assetto costituzionale, tutti i soggetti istituzionali pubblici coinvolti nella regolamentazione di una certa materia. La disposizione regionale in esame contravviene, infatti, palesemente a quanto disposto tra la stessa Regione e l'Ordine Mauriziano (ente pubblico cui è succeduta ope legis la 'Fondazione Ordine Mauriziano') nel protocollo d'intesa stipulato nel 2003. Con tale protocollo d'intesa il Piemonte si era espressamente impegnato ad assumere in conduzione, ovvero ad acquistare a titolo oneroso gli immobili sede dei presidi ospedalieri di Lanzo e di Valenza, con le modalità e al prezzo determinato sulla base di criteri ben individuati nello stesso protocollo. La disposizione regionale censurata viola altresì, conseguentemente, il principio di 'buon andamento e imparzialità' della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, Cost. e il connesso 'affidamento' ingenerato nell'Ordine Mauriziano, unilateralmente e autoritativamente leso senza alcuna espressa motivazione.
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