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Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999 n. 23: "Norme per il trasporto pubblico locale". (29-12-2004)
Calabria
Legge n.36 del 29-12-2004
n.8 del 30-12-2004
Politiche infrastrutturali
18-2-2005 /
Impugnata
Con la presente legge la regione Calabria modifica la l.r. n. 23/1999, recante norme per il Trasporto Pubblico Locale.
La legge è censurabile per i seguenti motivi:
la disposizione di cui all'articolo 1, comma 11, lett. b), fissando al 31/12/2006 il termine ultimo per la gestione dei servizi di trasporto esercitati in regime di concessione, si pone in contrasto con le disposizioni dell’art. 18, comma 3 bis del d.lg.s n. 422/97 e successive modificazioni, che fissa tale termine al 31/12/2005. In tal modo viene alterato il regime della concorrenza.
A tal proposito va sottolineato che la legge delega in materia ambientale (L. 15/12/2004) stabilisce che le disposizioni dell’art. 113 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) non si applicano al settore del trasporto pubblico locale, che rimane dunque disciplinato dal succitato d. lgs. n. 422/97, confermando che il termine di scadenza dell’affidamento diretto, per i servizi di trasporto pubblico, è il 31/12/2005.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 11, lett. f), invece, prevedendo che dopo il 31/12/2005 le Associazioni temporanee di imprese e le Società consortili a r.l. affidatarie di servizi di TPL, potranno continuare a esercitare i suddetti servizi, mediante affidamento diretto, a condizione che siano trasformate in società per azioni o a responsabilità limitata, si pone in contrasto con i principi contenuti nel Trattato delle Comunità europea in materia di tutela della concorrenza, in quanto prevede un affidamento diretto illegittimo.
Infatti benché sia consentito il così detto affidamento “in house”, e benché la legittimità di tali affidamenti sia stata affermata dal diritto comunitario, i principi cautelativi imposti dallo stesso prevedono che non sia sufficiente, affinché operino legittimamente, che le Associazioni temporanee di imprese e le Società consortili a r.l., già affidatarie di servizi di TPL, cambino natura giuridica, trasformandosi in s.p.a. o s.r.l., ma occorre il rispetto dei seguenti requisiti : che si tratti di società a capitale interamente pubblico, che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino su di esse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che tali società realizzino la parte più importante della loro attività con l’ente o gli enti pubblici che le controllano.
Le disposizioni esaminate si pongono dunque in contrasto con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione, in quanto suscettibili di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE, e violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui al medesimo articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
Per i motivi suesposti la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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