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Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 123, comma 3, della Costituzione. (24-12-2004)
Liguria
Legge n.31 del 24-12-2004
n.12 del 29-12-2004
Politiche ordinamentali e statuti
11-2-2005 /
Impugnata
La legge regionale è censurabile in relazione all'articolo 3 ,comma 3, ove prevede che le operazioni per il referendum confermativo perdano efficacia, qualora venga pronunciata, da parte della Corte Costituzionale, l'illegittimità parziale della deliberazione statutaria e "le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria". Tale norma ipotizza che la richiesta referendaria possa non riguardare l'intero testo statutario, in contrasto con il disposto di cui all'articolo 123, comma 3, Cost., che prevede la richiesta di un referendum "confermativo" sull'intero testo statutario e non su singole parti.
Pertanto, non appare ammissibile legare l'efficacia delle operazioni referendarie eventualmente compiute alla circostanza che le norme dichiarate illegittime dalla Corte coincidano o meno con gli oggetti del quesito referendario, atteso che quest'ultimo deve essere necessariamnete riferito all'intera deliberazione statutaria e non a singole sue parti.
Inoltre, la disposizione in esame non risulta essere coerente con l'articolo 1, comma 3, della stessa legge, ove è previsto che il quesito referendario riguardi espressamente l'intero testo della deliberazione statutaria.
Si ritiene pertanto di sollevare la questione di leggittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 Cost.
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