Dettaglio Legge Regionale

Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale. (23-12-2004)
Emilia Romagna
Legge n.29 del 23-12-2004
n.178 del 28-12-2004
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE DI IMPUGNATIVA L.R. N. 29/2004

Nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'11/02/05, il Governo ha deliberato l'impugnativa della legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004, recante "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale", rilevando la presenza, tra l'altro, di disposizioni non rispettose, con riguardo alla materia concorrente della "tutela della salute" (art. 117, comma 3, Cost.), dei principi fondamentali dettati dallo Stato nel d.lgs. n. 288/2003 e nel relativo atto di intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004 con riguardo alla disciplina degli IRCCS.
I punti di censura rilevati nei confronti dell'art. 10, commi 2 e 3, sono stati, tuttavia, superati con la successiva legge regionale n. 2/2006, recante "Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico". In quest'ultima legge, infatti, la Regione ha apportato nei confronti delle disposizioni impugnate modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale, riscrivendo le norme oggetto di censura sulla base, per un verso, delle osservazioni a suo tempo formulate dal Governo e, per altro verso, della sentenza della Corte Costituzionale n. 270/2005. Il Governo ha deliberato, infatti, la non impugnativa della l.r. n. 2/2006 nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27/04/2006.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della l.r. n. 29/2004 con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso. La rinuncia non è, però, totale dal momento che nei confronti della legge n. 29/2004 sono state mosse censure ulteriori rispetto a quelle attinenti alla disciplina degli IRCCS.
11-2-2005 / Impugnata
La legge in esame, che detta norme generali sull' organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale, eccede dalle competenze regionali. Infatti, con riferimento alla materia della salute, ai sensi dell' art. 117, comma 3, Cost., la Regione ha una competenza legislativa concorrente e pertanto può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato. Nell'articolato in questione si ravvisano molteplici violazioni dei principi fondamentali espressi dalla legislazione statale. In particolare:
1) l' art. 2, comma 1 lettera b, della presente legge, il quale prevede che la costituzione di Aziende Ospedaliere è disposta dalla Regione previa valutazione della complessità dei casi trattati, contrasta con l' art. 4, comma 1 bis, del D.Lgs. 502/1992, ai sensi del quale la costituzione di tale tipo di Aziende sanitarie può essere proposta dalla Regione solo quando ricorrono determinati requisiti, tra i quali, di particolare rilevanza:- l' indice di complessità dei casi trattati dall' ospedale che superi di almeno il 20% il valore della media regionale, - la presenza di tre unità operative di alta specialità, - un tasso di ricoveri di pazienti provenienti da altre regioni che superi di almeno il 10%, nell' ultimo triennio, il valore medio regionale;
2) l' art. 8, comma 3, della stessa legge regionale, il quale prevede che l' attribuzione dell' incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari è effettuata dal Direttore generale sulla base di una rosa di soli tre candidati, senza neppure chiarire i criteri per l' individuazione di tali tre candidati, contrasta con l' art. 15 ter del D.Lgs. 502/1992, il quale prevede l' attribuzione dell' incarico "sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da un' apposita commissione", senza limitare il numero dei designati dalla commissione stessa;
3) l' art. 8, comma 4, della legge in esame, il quale prevede che l' esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi di direzione di struttura semplice e complessa, contrasta con l' art. 15 quater del D.Lgs. 502/92 ( introdotto dall' art. 2 septies della L. 138/2004), secondo il quale la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse. Analoga impugnativa è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 23/12/2004 con riferimento alla legge della Regione Toscana n.56 del 2004;
4) l' art. 10, comma 2, della stessa legge regionale, il quale prevede che gli I.R.C.C.S. vengano organizzati in modo analogo alle Aziende USL, contrasta con l' art.3, comma 2 del D.Lgs. 288/2003 che detta una specifica disciplina per l' organizzazione di tali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
5) l' art. 10, comma 3, è censurabile sotto diversi profili:
- prevedendo che il presidente del Collegio sindacale è nominato dalla Regione, contrasta con l' art. 4, comma 5, del D.Lgs. 288/2003, secondo cui il presidente del Collegio sindacale è eletto dai sindaci all' atto della prima seduta. In tal modo la disposizione regionale lede l' autonomia dell' organo, ai cui componenti spetta , secondo i principi generali dell' ordinamento, la nomina del proprio presidente;
- assicurando allo Stato la mera possibilità di designare due componenti all' interno del Collegio sindacale, contrasta con l' art. 4, comma 3, della stesso D.Lgs. 288/2003, il quale configura come necessaria la nomina di due componenti del Collegio sindacale da parte dello Stato e specificamente da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell' Economia e delle Finanze;
-prevedendo che il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica ed il Direttore scientifico sono nominati di intesa tra Stato e Regione, viola il principio di leale collaborazione, di cui all' art. 120 Cost., con riferimento all' art. 5 del D.Lgs. 288/2003, secondo cui le nomine in questione spettano al Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione. A seguito di tale art. 5 è stato, infatti, predisposto specifico Atto di Intesa (in data 1/7/2004), i cui artt. 2, comma 1, e 3, comma 5, conferiscono attuazione a tale disposizione statale, lesa dall' articolo regionale in esame.
Per i motivi evidenziati si ritiene che la legge regionale in esame debba essere impugnata innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell' art. 127 Cost.

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