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La legge in esame delinea un quadro normativo unitario relativo all’utilizzo del territorio con particolare riguardo all’urbanistica e all’edilizia in vista di uno sviluppo sostenibile che salvaguardi le aree rurali ed il paesaggio.
Essa è censurabile in quanto :
Si premette che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) reca la disciplina statale di principio relativa ai “beni paesaggistici”, la cui tutela è assicurata tramite la “pianificazione paesaggistica”.
Lle seguenti norme regionali risultano invasive dela competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali ,di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, oltre a violare i principi fondamentali delle materie governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali di cui all’art. 117, comma 3, Cost..In particolare:
1) L’articolo 32, comma 3, con riferimento agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico, ammette la modifica degli effetti e dei provvedimenti concernenti il regime degli immobili e delle aree di interesse paesaggistico, senza preventivo accordo con il competente Ministero per i beni e le attività culturali , subordinando l’entrata in vigore delle relative disposizioni degli strumenti della pianificazione territoriale alla osservanza delle forme di pubblicità di cui all’art. 140, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. n. 42/2004. Tale disposizione ,subordinando la produzione di effetti modificativi solamente alle indicate forme di pubblicità senza fare riferimento alcuno all’accordo Stato Regione necessario per apportare adeguamenti al piano paesaggistico, che solo sulla base di detto accordo potranno poi essere recepiti dai comuni, si pone in contrasto con quanto previsto all’art. 143, comma 12, del D. Lgs. n. 42/2004, alterando l'assetto delle competenze in ordine alle modifiche incidenti sul regime degli immobili e delle aree di interesse paesaggistico, delineato dalle norme statali di riferimento.
2) L’articolo 34, comma 3, prevede che sia il piano strutturale comunale ad indicare le aree in cui la realizzazione degli interventi non è soggetta all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 87 della legge regionale, in diretto contrasto non solo con l’art. 143, comma 5, del D. Lgs. n. 42/2004, che attribuisce al piano paesaggistico regionale l’individuazione di tali aree, ma anche con l’art. 145 del medesimo decreto legislativo, che ordina gerarchicamente gli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali. La norma regionale, poi, risulta difforme da quanto statuito all’art. 143, comma 12, del D.Lgs. n. 42/2004 ove si esclude l’applicabilità del comma 5 del medesimo articolo (il quale prevede che il piano paesaggistico regionale possa individuare le aree nelle quali la realizzazione di opere è soggetta ad autorizzazione e le aree nelle quali tale autorizzazione non è richiesta) qualora il piano paesaggistico non sia stato elaborato congiuntamente, previo accordo tra la Regione ed il Ministero per i Beni culturali. La norma regionale ,pertanto , non contenendo tale accordo ,altera la disciplina paesaggistica e l’ordine gerarchico degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, delineati dalla citata normativa statale.
3) La disposizione contenuta nell'articolo 105 ,comma 3, consentendo l'inizio di lavori in zone classificate sismiche, anche in mancanza di autorizzazione da parte della struttura regionale competente, si pone in contrasto con la norma contenuta nell'articolo 94 del D.P.R. n.380/2001 (Testo unico sull'edilizia), secondo cui , in ragione del carattere sismico delle zone in cui vengono realizzati gli interventi di costruzione , riparazione o sopraelevazione, questi non possano essere realizzati senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione. Tale norma statale deve considerarsi principio fondamentale vincolante la potestà legislativa concorrente della regione nella materia governo del territorio, di cui all'articolo 117, comma 3, Cost.
Considerato, inoltre, che la citata norma statale è diretta a prevenire il rischio sismico ed il cui rispetto risponde all’esigenza di garantire livelli essenziali su tutto il territorio nazionale, nonché di tenere nella giusta considerazione i profili attinenti la tutela dell’unità giuridica e la sicurezza delle opere edilizie, si concreta un'invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile e penale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m ) e l) della Cost.
Sulla base di quanto esposto si propone l’impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale, con riferimento ai profili indicati.
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