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Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regioni-enti locali. (17-1-2005)
Sardegna
Legge n.1 del 17-1-2005
n.2 del 18-1-2005
Politiche ordinamentali e statuti
11-3-2005 /
Impugnata
La legge regionale in esame istituisce e disciplina il Consiglio delle Autonomie locali.
Tale previsione si appalesa costituzionalmente illegittima, alla luce delle riforme costituzionali intervenute, in quanto l'ultimo comma dell'articolo 123 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, prevede che in ogni regione lo statuto disciplini il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di consultazione fra Regione ed enti locali.
E' pur vero che l'articolo 123 della Costituzione si riferisce esclusivamente alle regioni a statuto ordinario, attribuendo invece alle regioni a statuto speciale forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale (art. 116 Cost.); tuttavia l'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3/2001, prevede espressamente che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti si applichino anche alle regioni a statuto speciale le disposizioni della legge costituzionale "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite". Tali condizioni di maggior autonomia si ritiene debbano essere riferite anche agli enti locali.
Di conseguenza, la norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 123 Cost., facendo riferimento al Consiglio delle Autonomie Locali, che costituisce espressione di maggior autonomia e partecipazione degli enti locali, deve ritenersi vincolante anche per le regioni a statuto speciale, le quali sono dunque tenute a disciplinare l'organo in questione con fonte statutaria e non con fonte legislativa ordinaria.
Pertanto, per le considerazioni sopra esposte, la legge regionale nella parte in cui istituisce e disciplina il Consiglio delle Autonomie (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e correlato articolo 15) si pone in contrasto con il disposto dell'articolo 123, ultimo comma della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001.
Pareri in tal senso con richiesta di impugnativa della legge regionale sono stati formulati dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Giustizia.
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