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Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro. (25-1-2005)
Marche
Legge n.2 del 25-1-2005
n.14 del 10-2-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
24-3-2005 /
Impugnata
La legge regionale in esame, recante norme per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro, eccede dalle competenze regionali in quanto contrasta con i principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro, da considerarsi standards uniformi sull'intero territorio nazionale (quali, ad esempio, quelli in materia di concorrenza, tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, previdenza sociale), dettati dal d.lgs. n. 276 del 2003, le cui disposizioni sotto richiamate sono state ritenute legittime dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 50 del 2005. In particolare:
- l'art. 10, comma 1, il quale disciplina le procedure per l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b) del d.lgs. 165/2001, escludendo soltanto " le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici", viola l'art. 117, comma 2, lettera g) Cost., che, nell'attribuire alla competenza esclusiva statale la "organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", non distingue tra l'organizzazione periferica e centrale dei medesimi;
- l'art. 11, comma 1, il quale prevede un regime autorizzatorio regionale per tutti i soggetti che operano in Regione e non solo per quelli che chiedono l'autorizzazione regionale, contrasta con l'art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 276 del 2003, il quale stabilisce che le autorizzazioni regionali vadano rilasciate unicamente a quei soggetti che le richiedono, con esclusione quindi di coloro che sono titolari di autorizzazione nazionale. Il medesimo art. 11, comma 2, nel prevedere che le Università svolgano attività di intermediazione "esclusivamente per i propri studenti", contrasta con l'art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 276 del 2003, che detta la disciplina del regime particolare di autorizzazione per le Università senza porre alcuna limitazione in ordine ai soggetti destinatari della attività di intermediazione;
- l'art. 13, comma 3, nel prevedere che "i soggetti pubblici e privati accreditati o autorizzati allo svolgimento di servizi nel mercato del lavoro sono tenuti ad interconnettersi con il nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro", contrasta con l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 276/2003 e con i relativi decreti di attuazione, tra i quali il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, laddove si prevede che la borsa continua nazionale del lavoro è "consultabile da un qualunque punto della rete";
- l'art. 17, comma 4, il quale con riguardo alla formazione teorica nell'apprendistato prevede che la stessa sia da svolgersi prevalentemente fuori dell'azienda, contrasta con l'art. 49, comma 4, lettera a) del d.lgs. 276/2003, secondo cui l'eventuale qualifica può essere acquisita al termine del rapporto di lavoro "sulla base degli esiti della formazione aziendale o extra-aziendale", senza porre quindi alcuna prevalenza in favore dell'uno o dell'altro tipo di formazione;
- l'art. 20, comma 2, il quale individua un elenco di soggetti deboli a livello esclusivamente regionale, contrasta con l'art. 2, comma 1, lettera k) del d.lgs. 276/2003, che ha specificamente individuato quali siano i "lavoratori svantaggiati", in coerenza con la disciplina comunitaria in materia di aiuti. Peraltro tale individuazione deve ritenersi propria dello Stato vertendosi, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 50 del 2005, in materia di ordinamento civile. Il medesimo art. 20, comma 3, il quale impone ai soggetti autorizzati che operano ex art. 13 del d.lgs. 276 l'accreditamento regionale e l'integrale rispetto dei contratti collettivi, contrasta con l'art. 13, comma 1, lettera a) dello stesso d.lgs.,che prevede la possibilità per le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro di operare " in deroga al regime generale". Infine, l'art. 20, comma 4, lettera e), nel rimettere alla Giunta regionale l'individuazione delle "cause che legittimano il rifiuto dell'offerta lavorativa da parte del soggetto svantaggiato", lede la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
Per tali motivi si ritiene che la legge regionale in esame debba essere impugnata innanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost.
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