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Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale. (1-2-2005)
Umbria
Legge n.2 del 1-2-2005
n.6 del 9-2-2005
Politiche ordinamentali e statuti
24-3-2005 /
Impugnata
La legge regionale è censurabile in relazione all'articolo 19, commi 1 e 2, lettera b) che prevede, nei concorsi banditi dall'Amministrazione, una riserva di posti nel limite del quaranta per cento di quelli oggetto di reclutamento dall'esterno a favore di soggetti che "abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato e/o para subordinato a tempo determinato, per una durata complessiva di almeno 24 mesi nel periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 2004". Tale disposizione viola il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico, di cui agli articoli 3, 51 e 97, commi 1 e 3, della Costituzione, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 1/1999, 194/2002, 274/2003, 34/2004, 205/2004), nonché i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, comportando esclusivamente un indebito privilegio, in quanto l'attività svolta per la regione non si configura quale requisito professionale per l'ammissione alle selezioni pubbliche tale da consentirne una riserva di posti, come invece affermato dalla giurisprudenza costituzionale che ha giustificato la riserva di posti a fronte della peculiarità delle figure professionali (catalogazione dei beni culturali ed ambientali) (sent. N. 141/1999).
La Corte Costituzionale, infatti, ha più volte ribadito che il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione, regola che può dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizioni dei soggetti legittimati a parteciparvi.
Pertanto, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame.
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