Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro. (1-2-2005)
Toscana
Legge n.20 del 1-2-2005
n.8 del 7-2-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
24-3-2005 / Impugnata
La legge in esame, recante modifiche alla l.r. n.32 del 2002 in materia di occupazione e mercato del lavoro, eccede dalle competenze regionali in quanto alcune disposizioni ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di Ordinamento civile ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l) Cost. e altre violano alcuni principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro, da considerarsi standards uniformi sull'intero territorio nazionale ( quali, ad esempio, quelli in materia di concorrenza, tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, previdenza sociale), dettati dal d.lgs. n. 276/2003, ritenuto altresì legittimo dalla recente sentenza n. 50 del 2003 Corte Cost. In particolare:
- l'art. 2 lett. a) e d), prevedendo la valorizzazione e la certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato e la individuazione dei criteri e dei requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese, viola l'art. 117 comma 2 Cost., il quale attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di Ordinamento civile. Infatti come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 359 del 2003 e recentemente ribadito nella sentenza n. 50 del 2005, "i contratti a contenuto formativo, tradizionalmente definiti a causa mista, rientrano pur sempre nell'ampia categoria dei contratti di lavoro, la cui disciplina fa parte dell'Ordinamento civile e spetta alla competenza esclusiva dello Stato";
- l'art. 3, ove si prevede che la Regione disciplina i profili formativi e le modalità organizzative dell'apprendistato con il regolamento di cui all'art. 32 della l. r. 32/2002, approvato dalla Giunta "sentiti gli organismi rappresentativi delle parti sociali", contrasta con gli art. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003, che rispettivamente per l'apprendistato professionalizzante e per l'apprendistato per l'alta formazione prevedono "l'intesa" ovvero "l'accordo" con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, e dunque forme di maggiore coinvolgimento delle parti sociali. Il medesimo art. 3 contrasta altresì con l'art 48 comma 4 del d.lgs. 276/2003, in quanto nel disciplinare l'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione non fa riferimento né alle intese con le amministrazioni dello Stato, che "costituiscono corretta attuazione del principio di leale collaborazione"(Corte Cost. sentenza n. 50 del 2005), né al rispetto dei principi e criteri direttivi dettagliatamente indicati dall'art. 48, comma 4;
- l'art. 5, comma 1, che istituisce l'albo regionale delle agenzie per il lavoro, contrasta con gli artt. 4, comma 1, e 6, comma 7, del d.lgs. 276/2003, che istituiscono l'albo nazionale delle agenzie per il lavoro e prevedono che la Regione quando concede l'autorizzazione provvede alla comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "per l'iscrizione delle agenzie in un'apposita sezione regionale nell'albo di cui all'art. 4". Il medesimo art. 5, comma 2, che demanda ad un successivo regolamento regionale la definizione delle competenze professionali e dei requisiti dei locali per l'autorizzazione regionale, contrasta con l'art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 276 del 2003, come integrato dal successivo decreto ministeriale di attuazione 5 maggio 2004, il quale negli art. 1, 2 e 3 ha definito le competenze professionali e i requisiti dei locali che le agenzie di somministrazione di lavoro devono possedere ai fini dell'autorizzazione;
- l'art. 11 lett. h), che demanda ad un successivo regolamento regionale la definizione delle "modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l'attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale", contrasta con l'art. 6 commi 6 e 7 del d.lgs. 276/2003. Infatti tale articolo prevede da un lato che le autorizzazioni regionali vadano rilasciate unicamente per quei soggetti che le richiedano, con esclusione quindi dei soggetti titolari di autorizzazione nazionale, dall'altro che dette autorizzazioni siano comunicate al Ministero del Lavoro.
Per i motivi evidenziati si ritiene che la legge regionale in esame debba essere impugnata innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

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