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Norme in materia di protezione civile e volontario. Istituzione dell'Agenzia Regionale di protezione civile. (7-2-2005)
Emilia Romagna
Legge n.1 del 7-2-2005
n.19 del 8-2-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
24-3-2005 /
Impugnata
La legge regionale in oggetto, recante norme in materia di protezione civile, eccede dalle competenze regionali in quanto viola i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale e gli standards uniformi di tutela garantiti dallo Stato, nella suddetta materia, sull'intero territorio nazionale.
1) In primo luogo, si evidenzia che la Regione Emilia-Romagna nel ridefinire con l'art. 1, commi 1, 2 e 3 principi, funzioni, compiti e finalità di protezione civile invade l'ambito di competenza dello Stato al quale è demandato, nella materia concorrente in argomento, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., la determinazione dei principi fondamentali da definirsi in maniera unitaria a livello nazionale.
La stessa disposizione, statuendo che "all'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative" è in contrasto con quanto disposto dall'art. 118, commi 1 e 2 della Carta fondamentale che, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, legittima l'attribuzione di funzioni amministrative in capo allo Stato ove occorra assicurare l'esercizio unitario delle stesse.
In questo senso si è espressa anche la Corte Costituzionale che, nella sent. 62 del 2005, ha affermato che le Regioni non possono porre in essere "interventi preclusivi suscettibili di pregiudicare, insieme ad... interessi di rilievo nazionale" anche quelli sottesi alle materie di competenza concorrente.
2) Il principio unitario è sotteso anche alla censura dell'art. 2 della legge regionale in parola che, nel definire gli eventi calamitosi sulla base dell'organo competente ad intervenire piuttosto che in relazione ai parametri della intensità ed estensione del fenomeno come previsto dalla normativa statale di riferimento (legge n. 225/1992), configura sistemi di intervento regionale differenziati suscettibili di inficiare, da un lato, il principio di uguaglianza e, dall'altro, l'azione statale per i casi calamitosi che travalicano i confini del territorio della singola Regione. E' violato in tal modo l'art. 2 della legge n. 225/1992.
3) La garanzia della unitarietà del sistema costituisce altresì il parametro di censura dell'art. 4, comma 1, della legge che, nel rimettere alla Regione "l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale", viola la norma contenuta nell'art. 7, comma 1, della legge n. 131 del 2003 che, in attuazione dell'art. 118, comma 1, Cost., prevede che lo Stato possa attribuire a se stesso quelle funzioni amministrative per le quali occorra garantire l'unitarietà di esercizio.
4) E' altresì inficiato di illegittimità costituzionale l'art. 20, comma 2, lett. f) della legge in esame laddove l'Emilia- Romagna, consentendo all'Agenzia regionale di protezione civile di emettere avvisi di attenzione, pre-allarme ed allarme si pone in contrasto con quanto stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, e non dà seguito alla sent. n. 238/2004 della Corte Costituzionale ove si prevede che le Regioni non possano porre in essere attività o atti lesivi delle direttive statali.
5) L'art. 23, istituendo il Comitato operativo regionale per l'emergenza, che è operativo anche per i casi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), viola l'art. 2, comma 1, lett. c) della legge n. 225 del 1992 che invece rimette allo Stato l'intervento nei casi di calamità più gravi. Inoltre lo stesso articolo, istituendo la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, oltre a determinare - nella operatività della Commissione nazionale - inutili duplicazioni di funzioni, viola gli artt. 107, lett. f), punto 1) e 108, lett. a), punto 1), del d.lgs. n. 112/1998 che stabiliscono, rispettivamente, che lo Stato mantenga la funzione di definizione degli "indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio" e che la Regione provveda "alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali".
In più l'art. 23, attribuendo al suddetto Comitato (e in particolare al suo presidente, il Direttore dell'Agenzia regionale) e alla Commissione il coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale, viola l'art. 5 del d.l. n. 343/2001 e l'art. 107 del d.lgs. N. 112/1998 che attribuiscono specificamente allo Stato il potere di coordinamento, anche scientifico, al fine di assicurare interventi di più ampio orizzonte e non parcellizzati.
6) Infine, l'art. 24, comma 1, prevedendo il trasferimento di risorse nazionali all'Agenzia regionale, si pone in contrasto con gli artt. 118 e 119 Cost. secondo i quali l'erogazione di finanziamenti pubblici è disposta dallo Stato e avviene in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (sent. Corte Cost. n. 255/2004). Le Regioni dispongono infatti di risorse proprie per lo svolgimento delle funzioni pubbliche alle stesse attribuite e di quelle aggiuntive che lo Stato eroga solo in via eventuale e comunque esclusivamente per gli specifici ambiti costituzionalmente individuati (sent. Corte Cost. n. 370/2003).
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