Dettaglio Legge Regionale

''Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2005''. (27-1-2005)
Basilicata
Legge n.5 del 27-1-2005
n.7 del 27-1-2005
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
In data 18 marzo 2005 il Consiglio dei Ministri deliberava l'impugnativa della l.r. Basilicata n. 5 del 2005, recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2005".
In particolare, il Governo riteneva illegittimo l'articolo 25, comma 1, in quanto, nell'integrare il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. n. 28 del 1996 (che prevede i requisiti per la presentazione della domanda per sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente), inseriva il seguente periodo: "Possono partecipare agli esami i cittadini residenti nella Regione Basilicata ed in possesso della cittadinanza italiana".
Questa disposizione, subordinando la partecipazione agli esami al possesso sia della residenza nella Regione Basilicata sia della cittadinanza italiana, violava diverse disposizioni costituzionali:
a) l'articolo 120, comma 1, della Costituzione nella parte in cui fa divieto alla Regione di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libertà di circolazione delle persone tra le Regioni e di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale;
b) l'articolo 117, comma 1, della Costituzione nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Tra i vincoli comunitari va ricompresa la libera circolazione dei lavoratori, di cui all'articolo 39 del Trattato. Tale disposizione, infatti, prevede la possibilità per i lavoratori (subordinati ed autonomi) di svolgere un'attività lavorativa sul territorio di qualunque Stato membro, basandosi su due principi generali: il divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità e la parità di trattamento con i cittadini nazionali. Detta libertà consegue, in senso ampio, dalle disposizioni sulla cittadinanza europea con le quali viene riconosciuto, a ogni cittadino dell'Unione, il diritto di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, nei limiti e alle condizioni previste dal trattato CE e dalle norme che ad esso danno attuazione;
c) l'articolo 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui, il primo, garantisce l'uguaglianza formale e sostanziale tra tutti i cittadini (italiani e comunitari), mentre il secondo il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione.
E' da aggiungere che l'illegittimità dell'articolo 25 veniva rilevata, con analoghe argomentazioni, anche dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie.

Con l.r. 08-08-2005, n. 27, la Regione Basilicata, all'articolo 11, comma 1, ha provveduto ad abrogare espressamente la disposizione di cui all'articolo 25, comma 1, oggetto di censura governativa.
Ciò considerato, essendo venute meno le ragioni che hanno condotto all'impugnativa della legge regionale n. 5 del 2005, si ritiene sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
Dello stesso avviso è il Dipartimento per le Politiche Comunitarie.
18-3-2005 / Impugnata
L'articolo 25, comma 1, della legge in esame è illegittimo in quanto, nell'integrare il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. n. 28 del 1996 (che prevede i requisiti per la presentazione della domanda per sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente), inserisce il seguente periodo: "Possono partecipare agli esami i cittadini residenti nella Regione Basilicata ed in possesso della cittadinanza italiana".
Questa disposizione, subordinando la partecipazione agli esami al possesso sia della residenza nella Regione Basilicata sia della cittadinanza italiana, viola le seguenti disposizioni costituzionali:
a) l'articolo 120, comma 1, della Costituzione nella parte in cui fa divieto alla Regione di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libertà di circolazione delle persone tra le Regioni e di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale;
b) l'articolo 117, comma 1, della Costituzione nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Tra i vincoli comunitari va ricompresa la libera circolazione dei lavoratori, di cui all'articolo 39 del Trattato. Tale disposizione, infatti, prevede la possibilità per i lavoratori (subordinati ed autonomi) di svolgere un'attività lavorativa sul territorio di qualunque Stato membro, basandosi su due principi generali: il divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità e la parità di trattamento con i cittadini nazionali. Detta libertà consegue, in senso ampio, dalle disposizioni sulla cittadinanza europea con le quali viene riconosciuto, a ogni cittadino dell'Unione, il diritto di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, nei limiti e alle condizioni previste dal trattato CE e dalle norme che ad esso danno attuazione;
c) l'articolo 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui, il primo, garantisce l'uguaglianza formale e sostanziale tra tutti i cittadini (italiani e comunitari), mentre il secondo il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione.
L'illegittimità dell'articolo 25 della legge regionale in esame è stata rilevata, con analoghe argomentazioni, anche dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie.

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