Dettaglio Legge Regionale

Norme per la protezione dei boschi dagli incendi. (22-2-2005)
Basilicata
Legge n.13 del 22-2-2005
n.14 del 23-2-2005
Politiche infrastrutturali
15-4-2005 / Impugnata
La legge in esame reca la disciplina unitaria per la prevenzione dei boschi dagli incendi.
Essa, sebbene corretta nel suo impianto generale, è tuttavia censurabile per i seguenti motivi.
L’art. 3, comma 1, lett. h e l’art. 13, infatti, prevedono un coinvolgimento stabile delle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza nelle funzioni regionali di prevenzione e vigilanza stabilite dalla stessa legge.
Tali disposizioni debbono considerarsi quali un’indebita ingerenza della normazione regionale nella materia, di potestà esclusiva statale, di cui alla lett. g , secondo comma dell’art. 117 Cost. (organizzazione amministrativa dello Stato).
La prima disposizione, infatti, dispone che le Regioni organizzino “l’impiego delle guardie ecologiche unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza”; la seconda, poi, pone a capo delle medesime Forze la vigilanza generale sull’applicazione dell’intero testo normativo.
Un simile intervento legislativo regionale è chiaramente incompatibile con l’assunto, fatto proprio dalla Corte Costituzionale (sent. n. 134/2004), secondo il quale alle Regioni non è dato porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato nuovi compiti in modo unilaterale e autoritativo.
Le medesime norme, inoltre, violano i principi fondamentali posti dalla legge quadro in materia di incendi boschivi, cui pur la stessa legge regionale fa espresso riferimento.
La legge statale suddetta, infatti, (la l. 353 del 2000) all’art. 7 reca espressamente il principio secondo il quale alle Regioni è dato avvalersi di risorse e mezzi delle Forze armate e di polizia dello Stato, ma solo in caso di “riconosciuta ed urgente necessità” e solo dopo previa richiesta all’Autorità statale competente.
La Regione Basilicata, dunque, legiferando nella materia concorrente “protezione civile”, ha anche violato la norma di principio statale che limita l’avvalimento delle Forze dello Stato alla duplice condizione della straordinarietà degli eventi e della previa richiesta alle autorità competenti.
Sulla base di quanto esposto si propone l’impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale, con riferimento ai profili indicati.

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