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Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie. (24-9-2021)
Sicilia
Legge n.24 del 24-9-2021
n.42 del 28-9-2021
Politiche infrastrutturali
24-11-2021 /
Impugnata
La legge regionale, che detta disposizioni per il settore della forestazione e disposizioni varie, è censurabile relativamente alle previsioni contenute nell’articolo 4, che, per le ragioni di seguito evidenziate, eccede dalle competenze statutarie attribuite alla Regione siciliana dallo Statuto speciale di autonomia, violando disposizioni statali che costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica posti dallo Stato ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, e che vincolano anche le Regioni a statuto speciale.
In particolare:
- L’Articolo 4 (Adeguamento fondo per il rinnovo del CCRL), al comma 1, prevede che, per l’adeguamento del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale (Missione I, Programma 10, capitolo 212019), viene autorizzata l’ulteriore spesa annua di euro 946.600,92 per il triennio 2021-2023, disponendo, contestualmente al comma 2, che ai predetti oneri si faccia fronte mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, mentre per gli esercizi successivi l’entità dello stanziamento sia determinata, annualmente, con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d. lgs. n. 118/2011.
La disposizione, che si presenta peraltro generica non esplicitando le motivazioni sottese alla previsione dell’ aumento del fondo per la retribuzione di parte variabile del personale con qualifica dirigenziale, si pone in contrasto con il veto posto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 in ordine al superamento del limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del d.lgs n. 165 del 2001, riferito all’anno 2016.
In relazione a tale questione, si rappresenta, inoltre, che la “riduzione del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale”, costituisce una delle condizioni contenute nel Piano di rientro, redatto a seguito dell’Accordo Stato – Regione, sottoscritto in data 14 gennaio 2021, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana, ed allegato alla legge regionale n. 10 del 2021, concernente l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023. Sul punto giova rammentare che il predetto intervento è stato adottato in attuazione del decreto legislativo n. 158 del 2019, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili , dei conti giudiziari e dei controlli” e, in particolare, dell’articolo 7, rubricato “Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario”, che prevede la possibilità di ripianare il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate relative al rendiconto 2018, in un periodo non superiore a dieci esercizi finanziari.
In particolare al punto 6, lettera d) del Piano di rientro viene declinata l’azione di “riduzione del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale” che, nello specifico, richiama i punti d.2) e d.3) dell’Accordo, ovvero il contenimento dell’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, nei limiti di quanto previsto per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, nonché una più efficace utilizzazione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, finalizzate al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati alla collettività.
Il citato Piano di rientro, al punto 6, lettera e) contempla anche la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa della Regione, al fine - tra l’altro – di ottenere una riduzione degli uffici di livello dirigenziale e, in misura proporzionale, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale. Pertanto la previsione di maggiori oneri da destinare ai trattamenti economici di detto personale si pone in netto contrasto con gli obiettivi di riduzione della spesa per il personale, contenuti nel più volte citato Piano di rientro.
La regione ha quindi assunto un impegno ad attuare azioni specifiche per la riduzione ed il contenimento della spesa per il personale, anche mediante una razionalizzazione organizzativa di riduzione degli uffici di livello dirigenziale e di riduzione del trattamento accessorio del personale, anche dì livello dirigenziale; per tale ultima finalità si è impegnata a contenere le risorse destinate al salario accessorio, anche nei rispetto dei citati limiti previsti per le Amministrazioni pubbliche dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Si rappresenta inoltre che con atto di impegno del 16 giugno 2021 - protocollo della Regione Siciliana n.13740 - avente ad oggetto 1e leggi regionali nn. 9 e 10 del 2021, recanti, rispettivamente, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" e "Bilancio di previsione della regione siciliana per il triennio 2021-2023", il Presidente pro tempere della regione Siciliana ha garantito, tra l'altro, che al fine di dare piena attuazione al punto 2, lettera d), dell'Accordo per il piano decennale del disavanzo, “la Regione recepirà le disposizioni dell’articolo 33, comma 1, ultimo capoverso, del Decreto-Legge n. 34/2019 e successive modifiche e integrazioni, relativo alle dinamiche dei fondi per il trattamento accessorio del personale regionale..".
Ciò posto, la norma regionale in esame, prevedendo di destinare un maggiore importo al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale, con incremento dei relativi oneri finanziari, pregiudica il raggiungimento dell'obiettivo di rientro previsto nel suddetto piano, ponendosi in tal modo in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 158, quanto al coordinamento della finanza pubblica, oltre che con l'articolo 81 della Costituzione, anche per il tramite della violazione della Legge 24 dicembre 2012 n 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” e, in particolare, con l'articolo 9, rubricato "Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali".
Come affermato dalla Corte Costituzionale, le disposizioni "ispirate alla finalità di contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi”; ed invero "la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilita interna (date, la sua rilevante entità) costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale" (Corte Cost. n. 29 del 2013).
"In proposito, la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di qualificare l’articolo 9, comma 1, del D.L n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L n. 122 del 2010, come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale (sentenze n. 221 dei 2013, n. 217 e, n. 215 del 2012). Dal momento che tale disposizione fissa il livello massimo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, ancorandolo a quanto percepito nel 2010, essa produce l'effetto di predeterminare l’entità complessiva degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale .... così da imporre un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale" (così la sentenza n. 217 dl 2012, che applica tale limite ad una Regione a statuto speciale). Un simile vincolo generale dì spesa può essere legittimamente imposto con legge dello Stato a tutte le Regioni, comprese quelle ad «autonomia differenziata, per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali, a loro volta condizionati anche dagli obblighi comunitari" (Corte Cost. n. 269 dei 2014).
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017, che limita a decorrere dal 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, all'importo corrisposto per l’anno 2016, rappresenta espressione del principio di coordinamento della finanza pubblica, e norma interposta in relazione all'art. 117 comma 3 della Costituzione.
Inoltre, va rilevato che, qualora i maggiori oneri indicati nell'articolo 4 in esame si riferissero ad un aumento della retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale, si produrrebbe un ulteriore vulnus atteso che "nei limiti tracciati dalle disposizioni imperative della legge (art. 2, commi 2, secondo periodo, e 3-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001), il contratto collettivo si atteggia come imprescindibile fonte, che disciplina anche il trattamento economico. (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001) nelle sue componenti fondamentali ed accessorie (art. 45, comma 1 dei D.Lgs. n. 165 dei 2001), e "i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali" (art. 40, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 165 dei 2001)" (Corte cost. n. 178 del 2015).
Si rileva, dunque, anche la possibile violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica sancito al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in relazione alta normativa interposta di cui al decreto legislativo n. 75/2017 (art.23, comma 2), nonché in relazione all'art. 119 della Costituzione.
Da ultimo, si segnala che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti non ha certificato il CCRL Area della dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.r 15 maggio 2000 n. 10 per il triennio 2016-2018, in quanto le somme destinate al trattamento accessorio per gli anni successivi ai 2019 non presentano “le condizioni dì compatibilità finanziaria ed economica con gli attuali strumenti di programmazione e di bilancio della Regione Siciliana.”
Per i motivi esposti la legge regionale, limitatamente alla disposizione contenuta nell’articolo 4, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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