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Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia. (25-2-2005)
Veneto
Legge n.8 del 25-2-2005
n.23 del 1-3-2005
Politiche infrastrutturali
15-4-2005 /
Impugnata
La legge , che reca disposizioni di modifica a precedenti normative in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia, presenta i seguenti aspetti di illegittimità costituzionale :
1) la norma contenuta nell'articolo 14 disciplina il procedimento di autorizzazione all’installazione, modifica ed adeguamento degli impianti di telefonia mobile prevedendo che, per l’autorizzazione di detti impianti , il richiedente debba aggiungere al provvedimento previsto dall’art. 87 del “Codice delle comunicazioni elettroniche” (d.lgs.n.259/2003) anche l’ulteriore rilascio del permesso di costruire ai sensi degli artt. 10 e 3 del D.P.R. n.380/2001 (T.U. sull’edilizia). Tale disposizione, quindi, determinando un aggravio delle procedure per l’istallazione dei citati impianti fissi di telefonia mobile , si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di “ordinamento della comunicazione” in violazione dell’articolo 117 comma 3 della Costituzione. Infatti, debbono considerarsi principi fondamentali della materia della comunicazione le norme contenute nell’articolo 41 della legge delega n.166/2002 e nell’art.4 dello stesso Codice della Comunicazione, che promuovono la semplificazione e la tempestività dei procedimenti autorizzatori, considerato anche che la disciplina della comunicazione ha assorbito a tutti gli effetti la (precedente) disciplina edilizia interferente sulla materia (art. 3 comma 1, lett. e1 del T.U. sull’edilizia). I principi di semplificazione e celerità dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 87 del Codice delle Comunicazioni quindi debbano essere assurti a principi fondamentali della materia, come tali vincolanti la potestà legislativa regionale in materia di comunicazioni.
2)L' art.25 , modificando la l.r. n. 30/04, dispone la proroga dei servizi di trasporto pubblico locale “aggiuntivi” (quelli che i singoli enti locali possono istituire con i medesimi concessionari di trasporti pubblici c.d. “minimi”) fino alla data di scadenza dei contratti di servizio di questi ultimi: tale scadenza - in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 3 della l.r. n.30/04 qui modificata – risulta così possibile fino al 31/12/2006, sebbene il limite attualmente disposto dalla normativa statale di recepimento di principi comunitari sia quello del 31/12/2005. La data del 31 dicembre 2005 è prevista quale termine ultimo di proroga, sia per i servizi ferroviari (art. 11, comma 3 L. 166/2002), che per i servizi automobilistici (art. 23, comma 3 bis del decreto legge 355/2003, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47). Va evidenziato che il termine massimo del 31 dicembre 2006, previsto per le concessioni rilasciate con procedura diversa dall'evidenza pubblica, dall'art. 113, comma 15 bis del d.lgs. n. 267/2000, è consentito solo nel caso in cui le disposizioni previste per gli specifici settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione.Nel caso in esame, essendo tale periodo di transizione, come sopra esposto, previsto dalla normativa di settore ed essendo stata affermata la competenza esclusiva dello Stato nel dettare le norme contenute nell'art. 113 del TUEL (decisione della Corte Costituzionale n. 272 del 27/7/2004), la previsione di una proroga al 31 dicembre 2006, presenta problemi di legittimità costituzionale. Infatti, tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione, in quanto è suscettibile di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE, e viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui al medesimo articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. Il Governo ha impugnato, per lo stesso motivo, la stessa legge n.30/2004 della Regione Veneto.
Per i motivi suesposti la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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