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Disciplina del servizio sanitario regionale. (24-2-2005)
Toscana
Legge n.40 del 24-2-2005
n.19 del 7-3-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
29-4-2005 /
Impugnata
La legge in esame, che detta la disciplina del servizio sanitario regionale, presenta profili di illegittimità costituzionale in ordine alle seguenti disposizioni:
- l'art. 59, nel prevedere che gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sanitarie "sono conferiti ai dirigenti sanitari…in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell'incarico" e nel dettare analoga statuizione per il personale universitario (professori e ricercatori che, presso le aziende del servizio sanitario regionale, svolgono "un'attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell'incarico"), eccede dalla competenza legislativa regionale.
La suddetta disposizione contrasta con il principio fondamentale in materia di tutela della salute di cui all'art. 2-septies della legge n. 138 del 2004, di conversione del decreto-legge n. 81 del 2004. Tale articolo, che ha sostituito il comma 4 dell'art. 15-quater del d.lgs. 502/1992, introdotto dal d.lgs. 229/1999, statuisce, infatti, la non esclusività del rapporto di lavoro, che non preclude la direzione di strutture semplici e complesse.
La disposizione regionale, pertanto, nel subordinare il conferimento dei predetti incarichi all'esclusività del rapporto di lavoro, per un verso contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost. disattendendo il principio fondamentale dettato in materia di tutela della salute della non preclusione degli incarichi a chi abbia optato per il rapporto di lavoro non esclusivo (principio, questo, conseguente alla scelta del legislatore statale di superare il principio della "irreversibilità" che caratterizzava il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari come delineato dal d.lgs. 229/1999); per altro verso, interviene nella disciplina del rapporto di lavoro del dirigente sanitario, incidendo nella materia “ordinamento civile”, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
L’art. 59, inoltre, contrasta con l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello della disparità di trattamento. E' infatti irragionevole differenziare i dirigenti sanitari in regime di esclusività con il Servizio sanitario dai dirigenti che, invece, non hanno optato per tale rapporto: il rapporto di lavoro non esclusivo non incide, infatti, in alcuna maniera, sulla disponibilità che il dirigente sanitario deve comunque garantire e sullo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Né è dato ravvisare nella menzionata differenza tra dirigenti sanitari la tutela di un interesse di rango costituzionale tale da giustificare il diseguale trattamento. La disposizione censurata pone infine una irragionevole disparità di trattamento nell'ambito del personale universitario fondata su di un fatto accidentale quale il rapporto esistente o inesistente con la Regione.
Si evidenzia, inoltre, che analoga impugnativa è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 23/12/2004 e 11/02/2005 con riferimento, rispettivamente, alle leggi della Toscana n. 56/2004 e dell’Emilia-Romagna n. 29/2004.
- l'art. 139, nel disporre che gli organi dell'Agenzia Regionale di Sanità (ARS), disciplinata dall'art. 82 della medesima legge, "in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'entrata in vigore della legge di revisione dell'ARS", la quale viene presentata, in forma di proposta, dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro 240 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, viola i principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'organizzazione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione. La prorogatio a tempo indeterminato di tali organi, nel contrastare con i menzionati principi costituzionali, viola in particolare l'art. 3 della legge n. 444 del 1994 (di conversione del decreto-legge n. 293 del 1994) che, quale espressione dei suddetti principi, configura e disciplina l'istituto della "prorogatio" quale ipotesi da prevedere in via del tutto eccezionale e comunque vincolata nei tempi e nei contenuti. La menzionata disposizione statale prevede, infatti, che gli organi amministrativi scaduti (tali sono da ritenersi infatti gli organi dell'ARS decaduti, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale n. 22 del 2000, nel marzo 2005 con lo scioglimento del Consiglio regionale che li ha nominati) sono prorogati per non più di 45 giorni durante i quali possono emanare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti e non indifferibili.
La disposizione regionale censurata, invece, prevede una vera e propria prorogatio a tempo indeterminato laddove statuisce che gli organi dell'ARS restino in carica come minimo 240 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, decadendo dal loro incarico solo all'entrata in vigore del provvedimento di revisione della stessa ARS. In più, ai medesimi organi vengono attribuite, nel periodo di proroga, funzioni non affievolite di studio e di ricerca, nonché eventuali ulteriori incarichi da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale.
Per i motivi sopra menzionati si ritiene che la legge regionale in esame debba essere impugnata innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
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