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Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane. (23-2-2005)
Marche
Legge n.11 del 23-2-2005
n.25 del 10-3-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
6-5-2005 /
Impugnata
La legge in esame, che promuove e sostiene la cultura di prassi socialmente responsabili nelle amministrazioni pubbliche, nelle ONLUS e nelle imprese marchigiane, presenta profili di illegittimità costituzionale che si attagliano in particolare ad alcune disposizioni, ma che afferiscono comunque all'intero testo essendo, per un verso, i vari articoli della legge strettamente connessi tra loro (di talchè il venir meno dell'uno comporta necessariamente la caducazione di quello connesso), e avendo, per altro verso, la legge contenuto specifico ed omogeneo, caratteristiche queste che legittimano, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale (sentt. nn. 438 del 2002, 140 del 1976), l'impugnativa dell'intera legge regionale.
La legge in parola viene pertanto censurata sia, più specificamente, in relazione agli artt. 1, 2, 5, 6 e 7, sia con riferimento all'intero testo.
1) Gli artt. 1; 2, comma 1, e correlato art. 5, nel disciplinare la materia della responsabilità sociale delle imprese e della relativa certificazione, nonché nel prevedere priorità per la concessione di contributi finanziari e agevolazioni alle imprese di cui sopra, esulano dalla competenza regionale in quanto interferiscono con la materia del regime d'impresa regolato dal codice civile, ponendosi in tal modo in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa dello Stato la materia dell'"ordinamento civile".
Per completezza di esame, si ricorda che analoga impugnativa è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 21/01/2005 con riferimento all'art. 5 della legge della Toscana n. 63 del 2004.
2) Il combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 2, e 7 che, nell'affidare ad "organismi abilitati di parte terza" la verifica del rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche, delle ONLUS e delle imprese marchigiane dei requisiti dello sviluppo di prassi socialmente responsabili nonché di certificazioni di prodotto e di servizio, e l'art. 6, che prevede aiuti finanziari che coprono una parte dei costi di certificazione, nonché, con atto di giunta, le modalità e i criteri per l'erogazione di tali contributi, incidono nella materia della tutela della concorrenza, riservata allo Stato dall'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.
Per i motivi sopra menzionati si ritiene che la legge regionale in esame debba essere impugnata innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
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