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Istituzione del sistema regionale del servizio civile. (23-2-2005)
Marche
Legge n.15 del 23-2-2005
n.25 del 10-3-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
6-5-2005 /
Impugnata
Premesso che la legge regionale :
dopo aver previsto l'istituzione del c.d. "sistema regionale del servizio civile" (art. 1, comma 4), quale strumento di integrazione tra le attività inerenti il servizio civile regionale (art. 1, comma 3) e quelle concernenti l'attuazione della normativa statale in materia di servizio civile nazionale (art.1, comma 2),
con le norme, di seguito censurate, detta disposizioni che incidono anche sul servizio civile nazionale senza attenersi alle competenze regionali, stabilite dalla L. n. 64 del 2001 e dal d. Lgs. n. 77 del 2002, invadendo in tal modo la materia "difesa e sicurezza dello Stato" riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett.d), Cost.
In particolare sono illegittimi, in quanto incidenti nella menzionata riserva statale:
1) l'art. 2, comma 1, lett. a), l'art. 4, commi 1 e 2, lett. i) e l'art. 10, comma 1, lett. f), che, attribuendo alla regione le funzioni di programmazione del sistema regionale del servizio civile attraverso la predisposizione di apposite linee guida contrastano con l'art. 2 del d. lgs. n. 77 del 2002 che riserva tali funzioni all'Ufficio nazionale per il servizio civile;
2) l'art. 2, comma 1, lett. e), e l'art. 7, commi 5, 6 e 7, che, attribuendo alla regione le attività connesse alla stipulazione dei contratti di servizio civile, contrastano con l'art. 8 del d. lgs. n. 77 del 2002 (come modificato dall'art. 6-quinquies della L. n. 43 del 2005), che attribuisce la competenza a stipulare tali contratti unicamente all'Ufficio nazionale per il servizio civile;
3) L'art. 5, comma 2, che, prevedendo che nella prima sezione dell'Albo, relativa al servizio civile nazionale, siano iscritte anche le sedi locali degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo nazionale e che, qualora un ente iscritto nell'albo nazionale abbia più sedi nel territorio regionale si proceda ad un'unica iscrizione (con l'indicazione delle singole sedi abilitate alla presentazione dei progetti), contrasta con l'art. 5, comma 2 del d. lgs. n. 77 del 2002 che dispone che l'iscrizione negli albi regionali riguarda i soli enti "che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale";
4)l'art. 6, comma 2, che, stabilendo che i progetti presentati dagli enti iscritti nell'albo regionale siano approvati non solo sulla base dei criteri stabiliti nella legislazione statale, ma anche delle linee guida approvate dalla regione, contrasta con l'art. 6, comma 1 del d. lgs. n.77 del 2002, prevedendo criteri ulteriori per l'approvazione dei progetti ripetto a quelli individuati da tale ultimo articolo, secondo il quale l'individuazione delle caratteristiche cui devono attenersi tutti i progetti di servizio civile è demandata ad un d.P.C.M., sentita la Conferenza Stato-Regioni. Ciò contrasta altresì con il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120, secondo comma, Cost.
5) l'art. 7, comma 1, che prevede l'emanazione di un bando regionale anche per i progetti di servizio civile nazionale, disciplina aspetti organizzativi del servizio civile nazionale riservati alla competenza statale, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228 del 2004;
6) l'art. 7, comma 4, stabilendo che l'avvenuta prestazione del servizio civile regionale preclude la possibilità di presentare ulteriore domanda, introduce un’ulteriore ipotesi di incompatibilità per la prestazione del servizio civile nazionale rispetto a quelle individuate dall’art. 10, comma 2, del d. lgs. n. 77 del 2002 (come modificato dall'art. 6-quinquies della L. n. 43 del 2005), ponendosi in contrasto con tale ultimo articolo;
7) gli artt. 12 e 13, che contengono le disposizioni finanziarie, sono illegittimi in quanto, stabilendo la confluenza nel fondo regionale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, per un verso finanziano con le risorse nazionali anche il servizio civile regionale (art. 12, lett.a)), per altro verso (art. 12 lett. b) e c)) operano trasferimenti di quote dal Fondo statale al fondo regionale non previsti dalla normativa statale, ponendosi per entrambe le fattispecie in contrasto con l’art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 77 del 2002. Inoltre l’art. 12, lett. d) e) ed f), stabilendo la confluenza nel fondo regionale delle quote provenienti da altri enti pubblici, da fondazioni bancarie e da donazioni di soggetti pubblici e privati senza specificare che tali stanziamenti sono riservati unicamente al servizio civile regionale, contrasta con l’art. 11, lett. b) della L. n. 64 del 2001, secondo il quale gli stanziamenti a favore del servizio nazionale da parte di fondazioni, enti pubblici e privati debbano essere versati sul Fondo nazionale.
Pertanto, le suddette disposizioni sono viziate sotto il profilo della legittimità costituzionale in quanto, laddove disciplinano il servizio civile nazionale, travalicano l'ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale alle regioni, andando ad incidere su una materia, quale quella della difesa della Patria, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. d), Cost.)
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