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Disposizioni in materia di agricoltura,di foresta,di commercio,di turismo,di industria e di energia. (11-3-2005)
Trento
Legge n.3 del 11-3-2005
n.1 del 15-3-2005
Politiche infrastrutturali
6-5-2005 /
Impugnata
La legge è censurabile per il seguente motivo :
- le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 prevedono l’emanazione di regolamenti provinciali concernenti il numero di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco di abilità installabili negli esercizi pubblici. Tali norme eccedono dalle competenze provinciali di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale di autonomia, risultando invasive della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera h della Costituzione.
Infatti l’articolo 22 della legge n.289/02 ha delineato compiutamente il regime autorizzatorio in materia di contingentamento degli apparecchi da gioco, demandando ad apposito decreto dirigenziale del Ministro dell’Economia e Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell’Interno, l’individuazione del numero massimo di apparecchi che possono essere installati (d.dirett. 27.10.2003). Detta normativa statale persegue il fine di assicurare uniformità e omogeneità di trattamenti al fine di garantire l’unità giuridica e la tutela della sicurezza pubblica.
Peraltro, viste le dannose conseguenze individuali , sociali e finanziarie del gioco in tutte le sue manifestazioni, appare giustificata la sottoposizione del suo esercizio ad uno stretto regime di controllo pubblico, considerati gli elevati rischi di criminalità e di frode che ad esso si accompagnano.
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