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Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004. (4-3-2005)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.4 del 4-3-2005
n.10 del 9-3-2005
Politiche infrastrutturali
29-4-2005 /
Impugnata
La legge è censurabile per il seguente motivo:
- l’art. 27, prevede l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) per i consorzi di sviluppo industriale e per l’EZIT (Ente zona industriale di Trieste) in riferimento alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse.
Tale disposizione, considerato che il d.leg.vo n.504 del 1992, istitutivo del tributo, elenca all'articolo 7 , comma 1, le sole esenzioni consentite, esula dalla competenza legislativa riconosciuta alla Regione dal proprio Statuto di autonomia (art. 4, co. 1 bis, l. cost. n. 1/1963) e si pone, altresì, in contrasto con l’art. 117, co. 2, lett. e), Cost. che riserva alla competenza esclusiva statale la materia del sistema tributario e contabile dello Stato.
La Regione, infatti, ha competenza esclusiva in materia di ordinamento degli Enti locali e delle relative circoscrizioni, non già in materia tributaria.
Non vale, quindi, il richiamo all’art. 9 del d.lgs. n. 9/1997 che prevede la competenza regionale per la disciplina della finanza locale e dell’ordinamento finanziario e contabile. Il suddetto articolo, infatti, per la sua genericità non può ricomprendere la disciplina di tributi statali, qual’è l’ICI, né può ritenersi valido il richiamo all’articolo 119 Cost., considerato che l’attuazione del disegno costituzionale, come ha più volte affermato in numerose sentenze la Corte Costituzionale, presuppone “come necessaria premessa l’intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed Enti locali” (cfr. sentt. n. 37 e n. 241 del 2004).
Ciò vale anche per le regioni a statuto speciale che non hanno competenza legislativa primaria in campo tributario, come nel caso del Friuli Venezia Giulia.
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