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Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri emigrati. (4-3-2005)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.5 del 4-3-2005
n.10 del 9-3-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
29-4-2005 /
Impugnata
La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia recante norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati eccede la competenza legislativa della Regione di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia attualmente vigente (l. Cost. n.1/1963), essendo alcune delle disposizioni in essa contenute riconducibili alle materie dell'immigrazione e della condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea che la Costituzione riserva alla potestà esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. a) e b) Cost., al fine di garantire l'uniformità di trattamento.
E' opportuno premettere infatti, da un lato, che la materia dell'immigrazione è di esclusiva competenza statale per quanto concerne tutto il complesso organico di norme atto a definire le condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale dei cittadini di Stati non appartenenti alla UE, per la loro permanenza ed espulsione, in quanto volto ad assicurare una serie di garanzie al sistema nazionale e, dall'altro, che lo Stato ha recentemente disciplinato organicamente la materia con il d.lgs. n. 286 del 1998 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", le cui disposizioni hanno per le Regioni a Statuto speciale il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 1, comma 4 del d.lgs. citato).
Tutto ciò premesso, la legge in esame invade la competenza esclusiva statale in ordine alle seguenti disposizioni:
- l'art. 16, comma 3, nell'autorizzare la presenza e la permanenza in Italia del minore straniero non accompagnato anche dopo il raggiungimento della maggiore età, senza però specificare a quale titolo e per quanto tempo ancora il soggetto possa partecipare al programma di integrazione, si pone in contrasto con l'art. 32 del d.lgs. n. 286/1998.
La suddetta disposizione statale ammette infatti la presenza del minore straniero in Italia, anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, a condizione che l'interessato si trovi sul territorio nazionale da non meno di tre anni e sia inserito in un progetto di integrazione sociale da almeno due anni.
- l'art. 21, comma 1, lett. f), nell'affidare ai servizi territoriali, comunali e provinciali, lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa all'istanza di richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno, si pone in contrasto con la legislazione statale vigente che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di richiesta e rilascio del suddetto permesso e in particolare con l'art. 5 del d.lgs. 286/1998.
Su tali censure non si ritiene peraltro sufficiente il generico richiamo al rispetto delle disposizioni statali in materia di immigrazione, previsto dall'art. 2, comma 2, della l.r. in esame, in quanto contraddetto dalle disposizioni regionali sopracitate.
Per i motivi sopra indicati si ritiene che la legge in esame debba essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
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