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Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. (23-2-2005)
Umbria
Legge n.15 del 23-2-2005
n.12 del 16-3-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
6-5-2005 /
Impugnata
La legge in esame, che detta le modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali, presenta profili di illegittimità costituzionale in ordine alle disposizioni di cui all'art. 1. La norma in parola, nel prevedere che “gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo...” e nel dettare analoga statuizione per i medici universitari (professori e ricercatori, per i quali il vincolo dell'esclusività del rapporto di lavoro vale anche per l'attribuzione dei programmi di cui all'art.5, comma 4, del d.lgs. n. 517 del 1999), eccede dalla competenza legislativa regionale.
La suddetta norma si pone in contrasto con il principio fondamentale recato in materia di tutela della salute di cui all'art. 2-septies della legge n. 138 del 2004, il quale, nel modificare la precedente disciplina dettata dal comma 4 dell'art. 15-quater del d.lgs. 502/1992, ha stabilito che i dirigenti sanitari “possono optare...per il rapporto di lavoro non esclusivo” e che “la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse”.
La norma regionale, pertanto, nel subordinare il conferimento dei predetti incarichi all'esclusività del rapporto di lavoro, per un verso contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost. disattendendo il principio fondamentale dettato in materia di tutela della salute della non preclusione degli incarichi a chi abbia optato per il rapporto di lavoro non esclusivo (principio, questo, conseguente alla scelta del legislatore statale di superare il principio della “irreversibilità” che caratterizzava il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari come affermato dal d.lgs. 229/1999); per altro verso, interviene nella disciplina del rapporto di lavoro del dirigente sanitario, incidendo nella materia “ordinamento civile”, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
L'art. 1, inoltre, contrasta con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello della disparità di trattamento. E' infatti irragionevole differenziare i dirigenti sanitari in regime di esclusività con il Servizio sanitario dai dirigenti che, invece, non hanno optato per tale rapporto: il rapporto di lavoro non esclusivo non incide, infatti, in alcun modo, sulla disponibilità che il dirigente sanitario deve comunque garantire e sullo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Ne è dato ravvisare nella menzionata differenza tra i dirigenti sanitari la tutela di un interesse di rango costituzionale tale da giustificare il diseguale trattamento. La norma censurata pone infine una irragionevole disparità di trattamento nell'ambito del personale universitario fondata su di un fatto
accidentale quale il rapporto esistente o non esistente con la Regione.
Per completezza di esame, si evidenzia che analoga impugnativa è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri, il 23/12/2004 e il 29/04/2005 con riferimento alle leggi della Toscana nn. 56/2004 e 40/2005, l'11/02/2005 in relazione alla legge dell'Emila-Romagna n. 29/2004.
Per i motivi sopra menzionati si ritiene che la legge regionale in esame debba essere impugnata innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
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