Dettaglio Legge Regionale

Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione (18-3-2002)
Bolzano
Legge n.6 del 18-3-2002
n.15 del 9-4-2002
Politiche infrastrutturali
24-5-2002 / Impugnata
La legge della provincia di Bolzano 18 marzo 2002, n.6, pubblicata sul B.U.R. n.15 del 09.04.2002 recante: “Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione” è illegittima per i seguenti motivi:- l’art.2, comma 2, prevedendo che la Giunta Provinciale nomini il Vicepresidente del Comitato è in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione che, stabilisce la potestà legislativa delle regioni in materia di ordinamento delle comunicazioni, salvo la determinazione dei principi fondamentali. Infatti la deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni del 28 aprile 1999 n.52, che detta i principi fondamentali in materia di nomina dei componenti del Comitato, stabilisce che il Presidente possa essere nominato direttamente dall’esecutivo, ma indica all’art, 1 che il procedimento di nomina degli altri membri veda coinvolto il Consiglio regionale;- l’articolo 8, comma 3, prevedendo che la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi pubblici, inclusi quelli di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n.691, aventi per oggetto la produzione di documentazione di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale, e che i relativi diritti di utilizzazione e diffusione di detta produzione vanno concesse alla Provincia, contrasta con l’articolo 3 della Costituzione in quanto la possibilità di stipulare convenzioni con “enti radiotelevisivi pubblici, inclusi gli organismi televisivi esteri di cui all’art.10, comma 1 del DPR 691 escluderebbe da detta possibilità sia le emittenti private, sia la RAI che svolge un servizio pubblico, ma non è un ente pubblico;- l’articolo 8, comma 3, contrasta con l’articolo 21 della Costituzione, che sancendo il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, garantisce il pluralismo dell’informazione. L’articolo 8, comma 3, contrasta con l’articolo 117 della Costituzione che riserva alla provincia autonoma l’esercizio della potestà legislativa in materia di “ordinamento delle comunicazioni” secondo i principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato;- l’articolo 8, comma 3, contrasta con l’articolo 1 della legge n.28 del 22 febbraio 2000, che contenendo i principi fondamentali in tema di comunicazione, stabilisce l’accesso, a parità di condizioni, ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni politiche.Si ritiene, pertanto che, avverso gli articoli 2, comma 2, e 8, comma 3 della legge in esame, è proponibile il ricorso davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione per contrasto con gli articoli 3, 21 e 117 della Costituzione.

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