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Si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale sulla legge regionale 16 aprile 2005 n. 21 “Nuovo Statuto della Regione Umbria”, pubblicato sul B.U.R.U. n. 17 del 18 aprile 2005, per violazione dei criteri procedimentali stabiliti dall’articolo 123 della Costituzione, per le seguenti motivazioni.
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004 è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale sul testo di legge statutaria della Regione approvato in seconda deliberazione il 29 luglio 2004.
Con sentenza n. 378/2004 la Corte Costituzionale dichiarava parzialmente illegittima la deliberazione statutaria con riferimento all’articolo 66, commi 1,2 e 3, concernente l’incompatibilità tra la carica di componente della Giunta Regionale e quella di Consigliere regionale per contrasto con l’articolo 122 della Costituzione.
Successivamente il Consiglio regionale in data 10 dicembre 2004, nel prendere atto di quanto sopra, invitava la Presidenza della Giunta regionale a promulgare lo statuto, una volta esaurita la fase della possibile richiesta di referendum, i cui termini erano stati sospesi con avviso del Presidente della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 16/2004, termini la cui decorrenza sarebbe ripresa in caso di rigetto del ricorso.
La Regione conseguentemente sul B.U.R.U. n. 17 del 18/4/2005 promulgava la legge regionale 16 aprile 2005 n. 21, provvedendo esclusivamente all’indicazione dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 66, non rideliberando il testo in doppia lettura conforme.
Si ritiene che la decisione della Corte Costituzionale di parziale annullamento della legge statutaria introduca un chiaro mutamento sia formale che sostanziale nell’aspetto del possibile referendum confermativo, in quanto il rispetto dello speciale procedimento di approvazione dello Statuto può essere garantito soltanto da una disciplina che regolando il procedimento referendario, assicuri comunque che il testo da sottoporre a referendum (e non quello diverso parzialmente modificato dalla Corte Costituzionale) sia stato, comunque oggetto di due deliberazioni successive con intervallo non minore di due mesi.
Infatti, il procedimento di formazione delle leggi regionali statutarie ha carattere unitario, nel senso che il testo normativo deve conservare la propria identità dalla prima deliberazione consiliare alla promulgazione, che ha per oggetto il testo approvato dal Consiglio regionale con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi su un identico testo. Ne consegue che al corpo elettorale deve essere sottoposto, ai fini dell’attuazione della consultazione referendaria lo stesso testo approvato dal Consiglio regionale.
Peraltro, la scelta della Regione di applicare alla fattispecie in esame la disciplina di cui all’articolo 3, comma 3, della L.R. n. 16/2004 con conseguente possibilità di riprendere sia il calcolo dei termini che il procedimento intrapreso, ha sottoposto a referendum un testo dello Statuto regionale diverso da quello a suo tempo pubblicato ai sensi dell’articolo 2 della l.r. n.16/2004, ed in relazione al quale sono stati pubblicati sia l’avvertimento concernente la possibilità di procedere a referendum popolare (art. 2, comma 3) sia il fac-simile del modulo da utilizzare, a pena di nullità, per la richiesta di referendum e per la raccolta delle firme (art. 2,comma 5).
A fronte di quanto sopra esposto, considerando che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di parte del testo approvato dal Consiglio regionale ne compromette irreparabilmente l’identità, in quanto il testo normativo residuo non corrisponde a quello espresso dall’organo rappresentativo con le modalità prescritte dall’articolo 123 della Costituzione, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale sullo Statuto della Regione Umbria per violazione dei criteri procedurali stabiliti nello stesso articolo.
Analoghe considerazioni sono state svolte nel parere del Consiglio di Stato – Sezione Prima – del 12 gennaio 2005 (n. 12054/2004) richiesto dalla Regione Umbria.
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