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Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi. (27-5-2005)
Molise
Legge n.22 del 27-5-2005
n.12 del 1-6-2005
Politiche infrastrutturali
1-7-2005 /
Impugnata
La legge, che vieta il deposito, anche transitorio, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, presenta una serie di illegittimità relativamente alle norme contenute nell' articolo 1 .
Preliminarmente si rappresenta che la materia oggetto della legge deve essere inquadrata nella tutela dell'ambiente e della salute.
Per quanto riguarda la disciplina ambientale, va ricordato che seppure non è escluso il concorso di normative regionali laddove lo scopo sia il conseguimento di finalità di tutela dell'ambiente, la competenza legislativa esclusiva in detta "materia" è stata espressamente riconosciuta allo Stato (sentenze Corte Cost. n. 407 del 2002, n. 307 e 312 del 2003, n. 259 del 2004).
Per quanto invece attiene alla competenza legislativa concorrente in materia di salute pubblica, va sottolineato che i poteri della Regione in questo campo non possono consentire interventi preclusivi suscettibili di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio di quello regionale, come avverrebbe in caso di impossibilità o difficoltà a provvedere correttamente allo smaltimento dei rifiuti radioattivi (cfr. sent. Corte Cost. n. 62/2005).
Da quanto esposto, si rileva che la legge in esame va incontro ad una serie di censure. Tale posizione è confermata dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 62/2005.
Si ravvisano in particolare le seguenti violazioni:
1) violazione dell'art. 117, comma 1 della Cost., nella parte in cui contrasta con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nel settore dei rifiuti radioattivi, recepiti dal D.lgs. 17 marzo 1995 n. 230 recante "Attuazione delle direttive 89/618; 90/641 e 92/3 e 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti" e successive modifiche.
In particolare, l'art. 102 del D.lgs. citato riserva allo Stato l'adozione di dispositivi, provvedimenti ed ulteriori mezzi di rilevamento e sorveglianza per la protezione sanitaria ed ambientale;
2) violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. in quanto la legge, disciplinando in modo preclusivo ad ogni altro intervento la presenza, anche temporanea, e lo stoccaggio di sostanze radioattive, invade palesemente la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e di ecosistema;
3) violazione del vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120, comma 1, Cost. che vieta di adottare misure che possono ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni;
4) Si evidenzia, infine, che l'applicazione alla fattispecie in esame del "principio di autosufficienza", comporta una illegittima estensione del campo di applicazione del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il quale, invece all'art. 8, comma 1, lett. a), espressamente esclude dal campo di applicazione del medesimo decreto i "rifiuti radioattivi" e quindi la "materia radioattiva" in genere.
Per analoghi motivi sono state impugnate le leggi regionali n. 8/2003 della Sardegna, n. 31/2003 della Basilicata e n. 26/2003 della Calabria, dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 62/2005.
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