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Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali. (15-6-2005)
Trento
Legge n.7 del 15-6-2005
n.26 del 28-6-2005
Politiche ordinamentali e statuti
29-7-2005 /
Impugnata
La legge provinciale in esame istituisce e disciplina il Consiglio delle Autonomie locali.
Tale previsione si appalesa costituzionalmente illegittima, alla luce delle riforme costituzionali intervenute, in quanto l'ultimo comma dell'articolo 123 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, prevede che in ogni regione lo statuto disciplini il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di consultazione fra Regione ed enti locali.
E' pur vero che l'articolo 123 della Costituzione si riferisce esclusivamente alle regioni a statuto ordinario e che l'art. 116 Cost. attribuisce invece alle regioni a statuto speciale forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale; tuttavia l'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3/2001, prevede espressamente che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti si applichino anche alle regioni a statuto speciale le disposizioni della medesima legge costituzionale "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite". Tali condizioni di maggior autonomia si ritiene debbano essere riferite anche agli enti locali.
Di conseguenza, la norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 123 Cost., facendo riferimento al Consiglio delle Autonomie Locali, che costituisce espressione di maggior autonomia e partecipazione degli enti locali, deve ritenersi vincolante anche per le regioni a statuto speciale, le quali sono dunque tenute a disciplinare l'organo in questione con fonte statutaria e non con fonte legislativa ordinaria.
Pertanto, per le considerazioni sopra esposte, la legge provinciale, nella parte in cui istituisce e disciplina il Consiglio delle Autonomie (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e correlati art. 12 e 14) si pone in contrasto con il disposto dell'articolo 123, ultimo comma della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001.
Inoltre, un ulteriore vizio di legittimità costituzionale è ravvisabile nell’art. 8, comma 1, lett. c) della legge in esame, secondo cui al Consiglio delle autonomie locali spetta, tra le altre funzioni, “la formulazione di proposte legislative; ove approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, la proposta costituisce oggetto di apposito disegno di legge presentato dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale entro trenta giorni dal ricevimento”.
L’art. 8, comma 3, aggiunge che “il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina modalità, termini e procedure mediante le quali il Consiglio delle autonomie locali partecipa, nel rispetto dello Statuto di autonomia, all’iter di formazione delle leggi presso il Consiglio provinciale”.
Tali disposizioni, nell’attribuire al Consiglio delle Autonomie locali un diritto di iniziativa legislativa (art. 8, comma 1, lett. c) e nel prevedere una formale partecipazione di tale organismo all’attività legislativa (art. 8, comma 3), si configurano costituzionalmente illegittime perchè eccedono dalle competenze statutarie previste dagli artt. 8, 9, 26 e 47 D.P.R. 670/1972 (“Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”), secondo cui la potestà legislativa spetta esclusivamente al Consiglio Regionale e ai Consigli Provinciali, e contrastano con l'art. 60 dello stesso Testo Unico, in base al quale la disciplina del diritto di iniziativa legislativa è rimessa, peraltro con esclusivo riferimento all' "iniziativa popolare", alla sola legge regionale (e non provinciale). Infine, esse violano lo stesso art. 123, ultimo comma Cost., che qualifica l’organo in questione come meramente “consultivo”.
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