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Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni. (20-6-2005)
Bolzano
Legge n.3 del 20-6-2005
n.28 del 12-7-2005
Politiche ordinamentali e statuti
2-9-2005 /
Impugnata
La legge della Provincia di Bolzano è censurabile in relazione all'articolo 1, comma 3, che sostuisce il comma 1 dell'articolo 23 della L.P. n. 10/1992, in quanto consente che il personale dirigente per chiamata dall'esterno ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della citata legge provinciale, possa essere iscritto nell'albo degli aspiranti dirigenti, purchè abbia svolto con particolare successo i compiti dirigenziali affidati; ciò comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto per l'incarico dirigenziale ricoperto, ponendosi in contrasto con gli articoli 3, 51, primo comma e 97, commi primo e terzo della Costituzione, che stabiliscono l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, in quanto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si risolve in una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico, regola posta a garanzia del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione, così come più volte ribadito dalla consolidata giurisprudenza costituzionale in materia (sentenze n. 373/2002, 274/2003 e 34/2004).
In tal senso la disposizione eccede i limiti posti dall’articolo 8 dello Statuto di autonomia che prevede – a fronte del richiamo dei limiti indicati dall’articolo 4 – che la competenza legislativa della Provincia debba esplicarsi in “armonia con la Costituzione”.
Per tali ragioni si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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