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Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni. (20-6-2005)
Bolzano
Legge n.4 del 20-6-2005
n.29 del 19-7-2005
Politiche infrastrutturali
9-9-2005 /
Impugnata
La legge, che detta disposizioni di modifica a numerose leggi provinciali in materia di agricoltura, protezione civile, acque pubbliche e tutela dell'ambiente, è censurabile relativamente alla norma contenuta nell'articolo 12.
Tale disposizione, che modifica l'articolo 5 quinquies della legge provinciale n. 26/1975, prevedendo l'esclusione, nel caso di trasferimento di proprietà del maso chiuso, del diritto di prelazione previsto dal Codice dei beni culturali agli articoli 60, 61 e 62, esula dalla competenze statutarie di cui agli articoli 8 e 4 dello Statuto speciale della Provincia di Bolzano, risultando in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione.
Infatti, a norma dell'articolo 8 dello Statuto del Trentino Alto Adige le Province di Trento e di Bolzano "..hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:…3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare…8) ordinamento dei masi chiusi". Il citato art. 4 prevede che la potestà legislativa provinciale debba essere esercitata "in armonia con la Costituzione..".
Orbene, la Costituzione, all'art. 9, pone, tra i principi fondamentali, il dovere della Repubblica di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione; questo principio viene, dunque, leso dall'art. 12 nella parte in cui prevede l'esclusione,nel caso di trasferimento di immobili dichiarati di interesse culturale, nell'ambito del maso chiuso in seguito a generica successione aziendale, dall'assoggettamento alla facoltà d'acquisto in via di prelazione a favore dell'ente pubblico, di cui alle disposizioni previste dal D.lgs. 22.01.2004 n. 42, in quanto comporta l'impossibilità per gli uffici competenti di seguire i vari passaggi di proprietà dei beni culturali facenti parte del maso chiuso e di individuare i destinatari dei provvedimenti di tutela che si rendesse necessario adottare in futuro. Inoltre , le norme di attuazione dello Statuto speciale di cui agli artt. 6 e 7 del D.p.r. 1.11.1973, n. 690, prevedono l'applicazione di detto diritto di prelazione e l'obbligo di denuncia, nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano. Pertanto la disposizione provinciale si pone in contrasto anche con tali norme.
Per tali ragioni la norma provinciale è da considerarsi costituzionalmente illegittima e va impugnata innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
Il Governo ha già impugnato, per il medesimo motivo la disposizione di cui all'articolo 14 della legge provinciale 4/2004 che ha indrodotto l'articolo 5 quinques della legge provinciale n. 26/1975,parzialemente modificato dalla norma in esame .
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