Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni sulla durata degli organi e sull' indizione delle elezioni regionali. (19-3-2002)
Abruzzo
Legge n.1 del 19-3-2002
n.5 del 27-3-2002
Politiche ordinamentali e statuti
16-5-2002 / Impugnata
La legge regionale 19.3.2002 n.1 detta disposizioni sulla durata degli organi e sull’indizione delle elezioni regionali.In particolare la legge regionale intende recepire la normativa statale vigente in materia, modificandone la disciplina al mutato quadro ordinamentale e detta norme in materia di rinnovo degli organi elettivi, anche nel caso di annullamento giurisdizionale delle precedenti elezioni.La legge regionale, comunque, può essere considerata costituzionalmente illegittima sia in ordine alla formulazione adottata dalla normativa regionale sia in ordine al contenuto della stessa.Infatti, preliminarmente eccede la competenza legislativa della regione sotto il profilo della gerarchia delle fonti, in quanto prevede una espressa modifica (articoli 2, 3 e 4) alle disposizioni statali indicate dalla legge 17 febbraio 1968 n.108, concernente le norme per le elezioni dei Consiglieri regionali delle regioni a statuto ordinario.In particolare, la regione ha inteso recepire i contenuti della citata L. n.108/68, ma usando un’erronea tecnica legislativa, ha espressamente sostituito l’articolo 2, comma 3, l’articolo 3 e l’articolo 21, comma 2, della legge statale citata n.108/68.Per quanto attiene al contenuto degli articoli, si rappresenta che essi anticipano il contenuto del disegno di legge statale, tuttora all’esame delle Camere, di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, che detta “principi” fondamentali – necessari per la piena attuazione della nuova articolazione interna delle regioni, così come delineato dalla riforma costituzionale L.n.1/1999 - all’interno dei quali ciascuna regione potrà liberamente esercitare l’attività normativa che le compete in materia di elezione e di casi di inelegibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 122 della Costituzione.In relazione a quanto sopra esposto appaiono censurabili i seguenti articoli:a) l’articolo 3, comma 1, fissa la durata del Consiglio regionale in cinque anni, laddove l’articolo 122 dispone che la durata consiglio regionale sia stabilito “con legge della Repubblica”;b) l’articolo 3, comma 2 , ove prevedendo che, nel caso di nuove elezioni i poteri del precedente Consiglio regionale siano prorogati finchè non venga riunito il nuovo Consiglio, non riconoscendo, peraltro, l’ampiezza dei poteri mantenuti in capo agli organi regionali ai soli atti urgenti e improrogabili, non risulta in linea con gli attuali principi generali in materia di “prorogatio”, per i quali gli organi decaduti restano in carica con poteri limitati ai soli affari urgenti e improrogabili, nonché con l’articolo 5 della legge costituzionale n.1/99, che detta una disciplina transitoria, “fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali”, essendo peraltro, la materia della “prorogatio degli organi elettivi regionali” di competenza statutaria, rientrando nei “principi fondamentali di organizzazione e funzionamento”, ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione;c) medesime illegittimità vengono formulate per l’articolo 3, comma 4;d) l’articolo 3, comma 3, ove viene previsto che nel caso di scioglimento del Consiglio regionale o di rimozione del Presidente della Giunta per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, venga, “nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi…..”, non è conforme alle disposizioni dell’articolo 126 della Costituzione, che non prevede la nomina di tale Commissione, ma indica diverse procedure.Pertanto, la legge regionale presenta motivi di illegittimità costituzionale in relazione alle disposizioni costituzionali sopra evidenziate.Rilievi in tal senso sono stati formulati dal Ministero dell’Interno.

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