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Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misura di sostegno per i piccoli comuni. (2-8-2005)
Sardegna
Legge n.12 del 2-8-2005
n.25 del 13-8-2005
Politiche ordinamentali e statuti
5-10-2005 /
Impugnata
La legge regionale in esame disciplina in maniera organica le caratteristiche e le modalità di costituzione delle unioni di comuni e delle comunità montane, per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
In particolare, risulta censurabile l’art. 11, comma 3 della legge, che prevede l’esercizio di un potere sostitutivo della Regione, disponendo che il Presidente della Regione nomini un commissario ad acta, qualora i presidenti delle comunità montane in via di soppressione non provvedano, entro un termine stabilito, ad espletare taluni adempimenti, espressamente elencati nel comma 2 del medesimo articolo.
Pur essendo legittima la previsione di un potere sostitutivo, in quanto la Regione Sardegna dispone di competenza legislativa esclusiva in materia di “ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b) dello Statuto di autonomia, è da ritenere che l’ammissibilità di tale potere sia subordinato al rispetto di apposite garanzie procedimentali, così come individuate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
La norma in esame, invece, non prevedendo la consultazione degli organi nei cui confronti opera il potere sostitutivo, né altre idonee garanzie procedimentali per l’esercizio dello stesso, viola il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., il cui rispetto è stato qualificato dalla Corte Costituzionale, insieme ad altri requisiti, come condizione necessaria per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali (sent. n. 43/2004).
Per questi motivi, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 127 Cost.
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