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Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005, ai sensi art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 8. (17-8-2005)
Calabria
Legge n.13 del 17-8-2005
n.3 del 20-8-2005
Politiche economiche e finanziarie
14-10-2005 /
Impugnata
La legge presenta profili di illegittimità costituzionale per i seguenti motivi:
1. L'articolo 14, comma 3, in materia di spoil system. Tale disposizione risulta illegittima nella parte in cui prevede la decadenza automatica delle nomine effettuate dai direttori generali delle Asl nei confronti dei direttori amministrativi e sanitari, nonché dei responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi, oltre che dei responsabili dei distretti sanitari territoriali, per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost.
La decadenza automatica, infatti, esclude qualsiasi valutazione tecnica circa la professionalità delle persone decadute ed è suscettibile di pregiudicare l’imparzialità dell’amministrazione e di incidere anche sull’efficacia e sull’efficienza dell’azione amministrativa, inficiando quindi il principio del buon andamento. Si precisa, altresì, che tali nomine non sono effettuate dall’organo politico, ma dal Direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
La norma, inoltre, incidendo su rapporti precedentemente instauratisi, il cui termine è stabilito contrattualmente, determina, da un lato, la lesione del principio di affidamento del cittadino nella libera esplicazione dell’autonomia negoziale, tutelato dagli art. 2 e 41 della Costituzione, dall’altro l’invasione della competenza in materia di “ordinamento civile”, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, comma 2, lett. l) Cost, che pertanto risulta violata.
2. L'articolo 14, comma 5 e l'articolo 33, comma 2, in materia di emergenza rifiuti. A tal proposito si evidenzia che, negli articoli indicati, la Regione sospende la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro (art. 14, c. 5) e la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti di Reggio Calabria (art. 33, comma 2), di cui all’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza ambientale, nominato a seguito della dichiarazione dello stato d’emergenza nella Regione, in attesa dell’approvazione ed attuazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti.
Lo stato d'emergenza nella Regione Calabria è stato dichiarato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, l. n. 225/1992 con DPCM del 12 settembre 1997 e prorogato, da ultimo, con DPCM del 23 dicembre 2004, fino al 31 dicembre 2005. Durante tale stato d'emergenza, il Commissario delegato è preposto ad effettuare gli interventi necessari al superamento dell'emergenza ambientale nel settore sia delle acque che dei rifiuti.
Le disposizioni di cui sopra, pertanto:
a) eccedono dalle competenze legislative regionali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, violandone i principi fondamentali di cui alla legge n. 225/92 (in particolare gli articoli 2, 5 e 12);
b) violano l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché l'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, in quanto i Piani di gestione dei rifiuti sono predisposti dalle Regioni come previsto dalla direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, dalla direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, attuate dal d. lgs. n. 22/1997. L'articolo 22, comma 8, di quest'ultimo, prevede espressamente che in caso di inerzia della Regione il Ministro dell'ambiente adotta in via sostitutiva i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano. La sospensione adoperata della legge regionale di fatto blocca le iniziative intraprese dal Commissario delegato e viola i principi costituzionale da ultimo richiamati;
c) violano il principio di leale collaborazione, di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione in quanto la vigente normativa di protezione civile (d.l. n. 343/01, convertito con modificazioni, dalla l. n. 401/01) dispone che le ordinanze di protezione civile debbano essere emanate d'intesa tra il Governo e la Regione interessata, proprio allo scopo di evitare che disposizioni, pur se eccezionali, possano porre in essere invasione delle competenze reciproche. Con la norma in esame, quindi, la Regione, sospendendo unilateralmente gli effetti di provvedimenti adottati previa intesa, viola il principio della leale collaborazione.
3. L'articolo 24, con riferimento, in particolare, ai commi 3, 5 e 6, in materia di nomine universitarie. Nello stabilire le modalità con cui gli organi di indirizzo politico della Regione (il Presidente della Giunta ovvero del Consiglio) procedono alle nomine per le quali sono previsti il concerto ovvero l’intesa con altre autorità o amministrazioni, l’articolo 24 appare censurabile laddove prevede, in particolare, che l’autorità regionale competente, da un lato, possa prescindere dal gradimento delle predette autorità o amministrazioni sulla proposta di una terna di nomi indicati solo dalla Regione, senza considerare alcuna controproposta, qualora la preferenza non venga espressa entro il termine previsto ovvero non sia adeguatamente motivata (commi 3 e 6) e che, dall’altro, debba procedere all’individuazione di una nuova terna di nomi solo se uno o tutti i nominativi proposti vengono rifiutati per mancanza dei soli requisiti di professionalità e competenza (comma 5).
Le suddette disposizioni violano, in particolare:
- l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999, laddove si stabilisce il principio fondamentale per cui il direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria è nominato dalla Regione, acquisita l’intesa con il Rettore dell’Università. La suddetta norma statale, prevedendo l'intesa tra Regione e Rettore sulla nomina del direttore generale (cfr., sent. Corte Cost. n. 351/1991, sull’accezione “forte” del concetto di intesa), pone i due soggetti coinvolti nel procedimento in esame su di un piano di assoluta parità. L'articolo 24 della legge regionale in esame ed in particolare nel comma 5, elude il principio dell'intesa nella parte in cui il ruolo svolto dal Rettore di codeterminazione del contenuto dell’atto di nomina connessa all’intesa sembra sostanziarsi in una mera “attività consultiva non vincolante” (cfr. sent. Corte Cost. n. 27 del 2004), venendo meno quella posizione assolutamente paritaria necessaria affinchè possa parlarsi di intesa. Da ultimo, con sentenza n. 378/05, la Corte Costituzionale ha affermato "...che l’esigenza di leale cooperazione, insita nell’intesa, non esclude a priori la possibilità di meccanismi idonei a superare l’ostacolo che, alla conclusione del procedimento, oppone il mancato raggiungimento di un accordo sul contenuto del provvedimento da adottare; anzi, la vastità delle materie oggi di competenza legislativa concorrente comporta comunque, specie quando la rilevanza degli interessi pubblici è tale da rendere imperiosa l’esigenza di provvedere, l’opportunità di prevedere siffatti meccanismi, fermo il loro carattere sussidiario rispetto all’impegno leale delle parti nella ricerca di una soluzione condivisa. Tali meccanismi, quale che ne sia la concreta configurazione, debbono in ogni caso essere rispettosi delle esigenze insite nella scelta, operata dal legislatore costituzionale, con il disciplinare la competenza legislativa in quella data materia: e pertanto deve trattarsi di meccanismi che ... non declassino l’attività di codeterminazione connessa all’intesa in una mera attività consultiva; che prevedano l’allocazione delle funzioni amministrative nel rispetto dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’art. 118 Cost.".Tali precetti possono essere applicati anche alle intese tra Regione e Università in ragione della riconosciuta autonomia di quest'ultima che deve conformarsi ai soli "limiti delle leggi stabilite dallo Stato", ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
-l’art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 517/99, come attuato dall’art. 6 del D.P.C.M. 24 maggio 2001, recante “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell’art. 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, laddove si prescrive che i rapporti tra il servizio sanitario regionale e le Università siano informati al rispetto del principio della leale collaborazione.
La norma censurata, riducendo l'intesa ad un mero parere, da cui può prescindersi al decorrere del tempo e che non mette in posizione paritaria i due soggetti che devono addivenire all'intesa reca, quindi, disposizioni lesive dell'autonomia universitaria, tutelata dall'articolo 33, comma 6, Costituzione, della potestà legislativa concorrente nelle materie della tutela della salute e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e viola i principi fondamentali contenuti nel d. lgs. n. 517/99 (in particolare l'articolo 4, comma 2) nonché della legge n. 419 del 1998 (in particolare l'articolo 6) ed il principio di leale collaborazione tra autonomie costituzionalmente garantite ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.
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