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Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica. (11-8-2005)
Puglia
Legge n.9 del 11-8-2005
n.102 del 12-8-2005
Politiche infrastrutturali
5-10-2005 /
Impugnata
La legge della Regione Puglia, che detta norme in materia di procedure per la realizzazione di impianti di energia eolica,presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alle norma contenuta nell'articolo 1 comma 1 , e collegato comma 3.
Tale disposizione infatti sospende fino all'approvazione del piano energetico ambientale e regionale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate successivamente al 31 maggio 2005, per la realizzazione di impianti di produzione di energia eolica nell'intero territorio regionale, con esclusione di taluni piccoli impianti per la produzione di energia per autoconsumo.
La norma regionale è quindi censurabile per i seguenti motivi :
1) considerato che l’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fra le quali è annoverato l’eolico) è un obiettivo perseguito dallo Stato in attuazione di impegni internazionali, (Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1 giugno 2002, n. 120) e comunitari, (v. anche la direttiva europea 2001/77/CE, attuata con il d. lgs. 387 del 2003), impegno di cui è responsabile lo Stato nei confronti degli ordinamenti sovranazionali, quale quello internazionale e comunitario, la norma regionale risulta lesiva della competenza esclusiva statale in materia del rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, di cui all’art. 117, commi 1 e 2, lettera a) Cost.;
2) paralizzando la realizzazione di determinati impianti di energia eolica invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost., considerato che l'esigenza di reperire energia mediante fonti rinnovabili, quali quella eolica, affermata dal d. leg.vo n. 387/2005, è finalizzata alla salvaguardia ed alla tutela dell' ambiente;
3) subordinando la realizzazione di impianti eolici di produzione di energia elettrica alla approvazione di un Piano regionale, frappone ostacoli al libero accesso nel settore dell'energia e costituisce pertanto una misura atta ad incidere sullo sviluppo del mercato delle fonti rinnovabili di derivazione eolica, creando uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione dell’energia, incidendo indebitamente nel complessivo sistema elettrico nazionale, del quale , per contro, occorre ridurre la dipendenza e la vulnerabilità anche attraverso la diversificazione delle fonti e l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, in contrasto , quindi, con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) Cost.;
4) si pone in contrasto con i principi fondamentali della materia trasporto e distribuzione dell'energia, al cui rispetto è tenuta la Regione , ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Cost, contenute nell'articolo 12 , co 1 e 3, d. leg.vo n.387/2003 di attuazione della direttiva 2001/77/CE, che definiscono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere e le infrastrutture connesse, indispensabili per la loro realizzazione e prevedono da parte della Regione un’autorizzazione unica, nel rispetto della normativa ambientale e di tutela paesaggistica e storico-artistica.
Per tali motivi la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
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