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Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonché di accesso all'impiego regionale. (11-8-2005)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.19 del 11-8-2005
n.33 del 17-8-2005
Politiche ordinamentali e statuti
14-10-2005 /
Impugnata
La legge regionale in esame è censurabile con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 7 e 8, che prevedono, in via transitoria e ai fini della definizione del primo contratto collettivo del comparto unificato relativo al personale degli enti locali della regione e del personale regionale, che le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva siano individuate sulla base della relativa rappresentatività, accertata non in base ai criteri stabiliti dal d.lgs. n. 165/2001, bensì sulla base di criteri diversi.
Mentre, infatti, il d.lgs. n. 165/2001 fa riferimento ad un valore non inferiore al 5%, quale media tra il dato associativo ed il dato elettorale, la citata norma regionale, rinviando all’art. 16, commi 7 e 9 della precedente legge regionale n. 13/2000, fa riferimento ad un valore pari al 4%, inteso come media tra la percentuale delle deleghe rispetto al totale delle stesse e la percentuale dei voti rispetto al totale dei voti espressi nelle elezioni delle RSU; con riferimento al comparto della Regione, invece, la norma regionale ammette le organizzazioni sindacali con un numero di deleghe non inferiore al 4% del totale del personale sindacalizzato (art. 16, comma 7 della legge regionale n. 13/2000, richiamato dall’art. 1, comma 7 della legge regionale in esame).
Anche la sottoscrizione del contratto collettivo da parte dell’ARERAN è subordinata, dall’art. 1, comma 8 della legge in esame, alla verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali aderenti al contratto collettivo, calcolata, tuttavia, secondo parametri diversi da quelli previsti dall’analogo art. 43, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001.
Tali disposizioni risultano quindi illegittime, in quanto, regolamentando i diritti sindacali e l’ammissione delle organizzazioni sindacali alla contrattazione collettiva, non attengono alla materia dello "stato giuridico ed economico del personale”, rispetto alla quale la Regione Friuli Venezia Giulia dispone, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto di autonomia, di potestà legislativa esclusiva, bensì a quella dell’ “ordinamento civile”, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, in virtù dell’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, che pertanto risulta violato.
Peraltro, la deroga ai principi stabiliti, in materia di diritti sindacali, dal d.lgs n. 165/2001, non risulta ammissibile, in quanto essi, essendo posti a garanzia delle istanze di unitarietà ed uniformità espresse dagli artt. 5 e 120 della Costituzione, si configurano come parametro costituzionale immodificabile dalle regioni (sent. Corte Cost. n. 274/2003).
Inoltre, le disposizioni censurate eccedono dalla competenza regionale delineata dallo Statuto di autonomia, poiché quest’ultimo non prevede alcuna norma che attribuisca potestà legislativa alla regione in materia di diritti sindacali.
Parere in tal senso è stato espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Per questi motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 127 Cost.
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